Commission Directive 2011/10/EU of 8 February 2011 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include bifenthrin as an active substance in Annex I thereto Text with EEA relevance

Published date09 February 2011
Subject MatterInternal market - Principles,Plant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 34, 9 February 2011
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9.2.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 34/41

DIRETTIVA 2011/10/UE DELLA COMMISSIONE

dell’8 febbraio 2011

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bifentrin come principio attivo nell’allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2) reca un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende il bifentrin.
(2) A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, il bifentrin è stato oggetto di una valutazione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8, preservanti del legno, come definito nell’allegato V di detta direttiva.
(3) Il 3 gennaio 2008 la Francia, che è stata designata Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
(4) La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 24 settembre 2010, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
(5) Dalla valutazione risulta che i biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti bifentrin possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È quindi opportuno iscrivere il bifentrin nell’allegato I della medesima direttiva.
(6) A livello dell’Unione non sono stati valutati tutti i possibili utilizzi. Pertanto è opportuno che gli Stati membri valutino gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi in questione per le matrici ambientali e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello dell’Unione e, nel rilasciare le autorizzazioni per i prodotti, assicurino che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi rilevati.
(7) Sono stati rilevati rischi inaccettabili per gli utenti non professionali. È quindi opportuno esigere che i prodotti contenenti bifentrin siano autorizzati unicamente per usi industriali o professionali, a meno che nella richiesta di autorizzazione non venga dimostrato che i rischi per gli utenti non professionali possono essere ridotti a livelli accettabili in conformità all’articolo 5 e all’allegato VI della direttiva 98/8/CE.
(8) Alla luce delle ipotesi formulate durante la valutazione del rischio, è opportuno esigere che i prodotti autorizzati per usi industriali o professionali siano utilizzati indossando idonei dispositivi di protezione individuale, a meno che nella richiesta di autorizzazione non venga dimostrato che i rischi per gli utenti industriali o professionali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.
(9) In considerazione dei rischi rilevati a carico della matrice suolo e della matrice acqua, occorre
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