Commission Directive 2011/15/EU of 23 February 2011 amending Directive 2002/59/EC of the European Parliament and of the Council establishing a Community vessel traffic monitoring and information system Text with EEA relevance

Published date24 February 2011
Subject MatterTransport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 49, 24 February 2011
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24.2.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 49/33

DIRETTIVA 2011/15/UE DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2011

recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 27,

considerando quanto segue:

(1) La risoluzione MSC.150(77) dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) è stata revocata e sostituita dalla risoluzione MSC.286(86) dell’IMO con effetto a decorrere dal 1o luglio 2009. Occorre pertanto aggiornare l’articolo 12 della direttiva 2002/59/CE, che fa riferimento alla risoluzione IMO revocata.
(2) Le prescrizioni relative all’installazione a bordo dei sistemi di identificazione automatica (Automatic Identification System — AIS) e dei registratori dei dati di viaggio (Voyage Data Recorder — VDR) devono essere aggiornate in linea con le modifiche che sono state apportate alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), tenendo conto dello sviluppo di VDR semplificati approvato dall’IMO. Il campo di applicazione delle deroghe per le piccole navi passeggeri su brevi distanze deve essere inoltre precisato e adattato a tali viaggi.
(3) I poteri di intervento degli Stati membri a seguito di un sinistro marittimo devono essere definiti più chiaramente. In particolare, deve essere stabilito con chiarezza che gli Stati membri possono impartire istruzioni alle società di assistenza, salvataggio o rimorchio per prevenire un pericolo grave e imminente che minaccia il litorale o interessi connessi, la sicurezza di altre navi e dei loro equipaggi e passeggeri o quella di persone a terra o per proteggere l’ambiente marino.
(4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 2002/59/CE è modificata come segue:

1) all’articolo 12, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) per le sostanze di cui all’allegato I della convenzione MARPOL, la scheda dei dati di sicurezza che specifica le caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti, compresa, ove applicabile, la viscosità espressa in cSt a 50 °C e la densità a 15 °C, nonché gli altri dati che figurano sulla scheda dei dati di sicurezza conformemente alla risoluzione dell’IMO MSC.286(86).»;
2) l’allegato II è sostituito dall’allegato I della presente direttiva;
3) l’allegato IV è sostituito dall’allegato II della presente direttiva.

Articolo 2

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, ferma restando la data di attuazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per quanto riguarda i pescherecci. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale...

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