Commission Directive 2011/90/EU of 14 November 2011 amending Part II of Annex I to Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the Council providing additional assumptions for the calculation of the annual percentage rate of charge Text with EEA relevance
Published date | 15 November 2011 |
Subject Matter | Consumer protection,Financial provisions |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 296, 15 November 2011 |
15.11.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 296/35 |
DIRETTIVA 2011/90/UE DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2011
che modifica l’allegato I, parte II, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con l’aggiunta di altre ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (1) (direttiva sul credito ai consumatori), in particolare l’articolo 19, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) | L’esperienza acquisita dagli Stati membri con l’attuazione della direttiva 2008/48/CE ha dimostrato che le ipotesi elencate nell’allegato I, parte II, di tale direttiva non sono sufficienti per calcolare il tasso annuo effettivo globale in modo uniforme e non sono più adeguate alla situazione commerciale del mercato. |
(2) | È necessario integrare tali ipotesi con altre ipotesi riguardanti le regole per il calcolo del tasso annuo effettivo globale per i crediti senza durata fissa o rimborsabili per intero ripetutamente. È inoltre necessario stabilire norme sul calendario per il primo prelievo del credito e i pagamenti che devono essere effettuati dal consumatore. |
(3) | È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I, parte II, della direttiva 2008/48/CE. |
(4) | Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, e né il Parlamento europeo né il Consiglio vi si sono opposti, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato I, parte II, della direttiva 2008/48/CE è modificato come indicato nell’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2013.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.
ALLEGATO
La parte II dell’allegato I della direttiva 2008/48/CE...
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