Commission Directive 2012/10/EU of 22 March 2012 amending Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council as regards the list of defence-related products Text with EEA relevance

Published date24 March 2012
Subject MatterInternal market - Principles,Technology
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 85, 24 March 2012
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24.3.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 85/3

DIRETTIVA 2012/10/UE DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2012

che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (1), in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

(1) Nel campo di applicazione della direttiva 2009/43/CE rientrano tutti i prodotti per la difesa specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 19 marzo 2007.
(2) Il 21 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato una versione aggiornata dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (2).
(3) Occorre pertanto modificare la direttiva 2009/43/CE di conseguenza.
(4) Per motivi di coerenza, gli Stati membri devono applicare le disposizioni necessarie a conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva a partire dalla stessa data di applicazione delle disposizioni necessarie a ottemperare alle prescrizioni della direttiva 2009/43/CE.
(5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per i trasferimenti UE di prodotti per la difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 2009/43/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 24 giugno 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 30 giugno 2012.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1.

(2) GU C 86 del 18.3.2011, pag. 1.


ALLEGATO

L'allegato della direttiva 2009/43/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

ELENCO DI PRODOTTI PER LA DIFESA

Nota 1 I termini riportati tra virgolette sono i termini per i quali è fornita una definizione nella sezione “Definizioni dei termini usati nel presente elenco” allegata all'elenco.
Nota 2 In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. L'elenco si riferisce alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici perché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno numeri CAS differenti e le miscele contenenti una di tali sostanze possono avere anch'esse numeri CAS differenti.

ML1
Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20 mm, altre armi e armi automatiche di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici) e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. fucili, carabine, revolver, pistole, pistole mitragliatrici e mitragliatrici;
Il punto ML1.a non si applica:
a. ai moschetti, ai fucili e alle carabine fabbricati prima del 1938;
b. alle riproduzioni di moschetti, fucili e carabine i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
c. ai revolver, alle pistole e alle mitragliatrici fabbricate prima del 1890 e relative riproduzioni;
b. armi ad anima liscia come segue:
1. armi ad anima liscia appositamente progettate per impiego militare;
2. altre armi ad anima liscia, come segue:
a. armi completamente automatiche;
b. armi semiautomatiche o con ricaricamento a pompa;
c. armi che impiegano munizioni senza bossolo;
d. silenziatori, affusti speciali, serbatoi, congegni di mira e spegnifiamma per le armi di cui ai punti ML1.a, ML1.b o ML1.c.
Il punto ML1 non si applica alle armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche.
Il punto ML1 non si applica alle armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve e non in grado di sparare un qualsiasi tipo di munizione di cui al punto ML3.
Il punto ML1 non si applica alle armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purché non completamente automatiche.
Il punto ML1.d non si applica ai congegni di mira ottici senza trattamento elettronico dell’immagine, con un ingrandimento pari o inferiore a 4 volte, purché non appositamente progettati o modificati per uso militare.

ML2
Armi ad anima liscia di calibro uguale o superiore a 20 mm, altre armi o armamenti di calibro superiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici), lanciatori e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi anticarro, lanciaproiettili, lanciafiamme militari, fucili, cannoni senza rinculo, armi ad anima liscia e loro dispositivi di riduzione di vampa;
Il punto ML2.a include iniettori, dispositivi di misura, serbatoi di stoccaggio ed altri componenti appositamente progettati per essere utilizzati con cariche propulsive liquide per qualunque materiale di cui al medesimo punto.
Il punto ML2.a non si applica alle armi come segue:
1. ai moschetti, ai fucili e alle carabine fabbricati prima del 1938;
2. alle riproduzioni di moschetti, fucili e carabine i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890.
Il punto ML2.a non si applica ai lanciatori portatili appositamente progettati per il lancio di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza link di comunicazione, aventi una gittata inferiore o pari a 500 m.
b. lanciatori o generatori di fumo, gas e materiali pirotecnici, appositamente progettati o modificati per uso militare;
Il punto ML2.b non si applica alle pistole da segnalazione.
c. congegni di mira e supporti per congegni di mira, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. appositamente progettati per uso militare; e
2. appositamente progettati per le armi di cui al punto ML2.a;
d. Supporti appositamente progettati per le armi di cui al punto ML2.a.

ML3
Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. munizioni per le armi di cui ai punti ML1, ML2 o ML12;
b. dispositivi di graduazione di spolette appositamente progettati per le munizioni di cui al punto ML3.a.
I componenti appositamente progettati di cui al punto ML3 comprendono:
a. prodotti in metallo o in plastica quali inneschi a percussione, nastri per cartucce, caricatori, cinture/corone di forzamento ed elementi metallici di munizioni;
b. dispositivi di sicurezza e di armamento, spolette, sensori e dispositivi d’innesco;
c. dispositivi di alimentazione ad elevata potenza di uscita funzionanti una sola volta;
d. bossoli combustibili per cariche esplosive;
e. submunizioni, comprese le bombette, mine di ridotte dimensioni e proiettili a guida terminale.
Il punto ML3.a non si applica alle munizioni a salve (con chiusura a stella) prive di proiettile e alle munizioni demilitarizzate con bossolo forato.
Il punto ML3.a non si applica alle cartucce appositamente progettate per uno dei seguenti fini:
a. segnalazione;
b. allontanamento volatili;
c. accensione di fiaccole a gas nei pozzi petroliferi.

ML4
Bombe, siluri, razzi, missili, altri dispositivi esplosivi e cariche, nonché relative apparecchiature e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.
Per i sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili, cfr. punto ML4.c;
a. bombe, siluri, granate, contenitori fumogeni, razzi, mine, missili, cariche di profondità, cariche di demolizione, dispositivi e kit di demolizione, dispositivi “pirotecnici”, cartucce e simulatori (ossia apparecchiature che simulano le caratteristiche di uno di questi materiali), appositamente progettati per uso militare;
Il punto ML4.a comprende:
a. granate fumogene, spezzoni incendiari, bombe incendiarie e dispositivi esplosivi;
b. ugelli per motori a razzo di missile e ogive dei veicoli di rientro;
b. apparecchiature aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. appositamente
...

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