Commission Directive 2012/4/EU of 22 February 2012 amending Directive 2008/43/EC setting up, pursuant to Council Directive 93/15/EEC, a system for the identification and traceability of explosives for civil uses Text with EEA relevance

Published date23 February 2012
Subject MatterConsumer protection,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 50, 23 February 2012
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23.2.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 50/18

DIRETTIVA 2012/4/UE DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2012

che modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all’armonizzazione delle disposizioni relative all’immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (1), in particolare l’articolo 14, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1) Le micce (comprese quelle di sicurezza) nonché gli inneschi a percussione sono disciplinati dalla direttiva 93/15/CEE, tuttavia vengono utilizzati più per fini pirotecnici che esplosivi. Le potenziali ripercussioni di un loro utilizzo abusivo sono probabilmente simili agli effetti di un uso improprio degli articoli pirotecnici, che presentano un basso livello di rischio, pertanto si tratta di ripercussioni molto meno gravi rispetto agli altri tipi di esplosivi. Per motivi di proporzionalità è opportuno che le micce (comprese quelle di sicurezza) nonché gli inneschi a percussione non siano soggetti al sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.
(2) Lo sviluppo dei sistemi informatici necessari per attuare il sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi ha richiesto più tempo di quanto inizialmente previsto. Occorre quindi rinviare l’applicazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione (2) al fine di concedere all’industria degli esplosivi una dilazione per lo sviluppo, la verifica e la convalida dei sistemi elettronici prescritti per l’applicazione della direttiva 2008/43/CE, in modo da accrescerne così la sicurezza. A tale scopo l’obbligo per i fabbricanti e gli importatori di apporre una marcatura sugli esplosivi va rinviato di un anno, al 5 aprile 2013. Il tempo aggiuntivo è necessario per consentire a tutti i soggetti interessati della catena di fornitura di applicare i sistemi elettronici di tracciabilità prescritti. Inoltre, le scorte di esplosivi con lunghi periodi di conservazione, prodotti in precedenza e non soggetti alla marcatura a norma della direttiva 2008/43/CE, si troveranno ancora nella catena di fornitura e non è ragionevole costringere le società a tenere diversi tipi di registri. Gli obblighi relativi alla raccolta dei dati e alla tenuta dei registri vanno pertanto rinviati di tre anni, al 5 aprile 2015.
(3) Alcuni articoli hanno dimensioni troppo ridotte per recare il codice del sito di fabbricazione e i dati a lettura elettronica. Su alcuni altri articoli con particolare forma o progettazione è tecnicamente impossibile apporre un’identificazione univoca. In simili casi l’identificazione univoca prescritta va apposta sulle confezioni elementari.
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