Commission Directive 2012/46/EU of 6 December 2012 amending Directive 97/68/EC of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States relating to measures against the emission of gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road mobile machinery Text with EEA relevance

Published date21 December 2012
Subject MatterEnvironment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 353, 21 December 2012
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21.12.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 353/80

DIRETTIVA 2012/46/UE DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2012

che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (1), in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (2), ha introdotto, rispetto alla direttiva 97/68/CE, le nuove fasi IIIA, IIIB e IV, entro cui fissare i limiti delle emissioni per migliorare la tutela dell’ambiente e proteggere la salute umana. Di conseguenza, sono stati modificati i metodi di prova: prima dalla direttiva 2004/26/CE e, successivamente, dalla direttiva 2010/26/UE del 31 marzo 2010 che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (3).
(2) Per le omologazioni rilasciate ai motori appartenenti alla categoria Q, i valori limite della fase IV diventeranno obbligatori dall’1 gennaio 2013 e, per i motori appartenenti alla categoria R, dall’1 ottobre 2013. Grazie all’esperienza acquisita nell’ambito dei motori pesanti, applicando le norme euro V e VI ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (4), sono state individuate alcune lacune nelle modalità delle prove cui vanno assoggettati i motori per la fase IV. Per consentire l’omologazione nella fase IV di motori appartenenti alle categorie D ed R, per tener conto del progresso tecnico e per far progredire l’armonizzazione generale, è necessario modificare e completare alcune disposizioni della direttiva 97/68/CE. Ciò è anche necessario per ridurre il margine di interpretazione dei risultati delle prove e limitare gli errori di valutazione nelle emissioni dei motori.
(3) La direttiva 2010/26/UE ha introdotto disposizioni per controllare gli NOx necessarie al corretto funzionamento dei complessi sistemi di post-trattamento capaci di soddisfare i nuovi limiti di emissione per i motori della fase IIIB e IV. In particolare, per costringere gli operatori a conformarsi ai limiti di emissione, è opportuno integrare le disposizioni sul controllo degli NOx con un sistema di allerta per operatori basato sulle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 595/2009 per i veicoli pesanti (euro VI), combinato a un sistema di persuasione a 2 stadi che riduca le prestazioni dell’apparecchiatura e costringa così all’osservanza dei limiti.
(4) Con l’introduzione di motori comandati elettronicamente è necessario adeguare la procedura di prova affinché le prove dei motori rispecchino più fedelmente condizioni d’uso reali e al fine di impedire l’elusione di prescrizioni sulle emissioni (cycle beating). Nel corso dell’omologazione, è perciò opportuno che la conformità sia dimostrata nell’ambito di condizioni di funzionamento del motore scelte in base alla norma ISO 8178. È anche necessario fissare le condizioni di funzionamento del motore alle quali si effettuano le prove e modificare i metodi di calcolo per determinate emissioni specifiche in modo da allinearle a quelle richieste per i veicoli pesanti (euro VI) e alle disposizioni dei principali partner commerciali dell’UE.
(5) La direttiva 97/68/CE stabilisce che il fabbricante indichi le emissioni del motore a seconda di una serie di condizioni ambientali controllate, come altitudine, pressione o temperatura. Per rispecchiare meglio l’uso reale dei motori, è opportuno estendere i criteri di temperatura/pressione e di altitudine allineando rigorosamente le disposizioni ai requisiti dei motori euro VI destinati ai veicoli pesanti.
(6) Andranno anche riesaminati i requisiti di durabilità affinché la riduzione delle emissioni risulti effettiva a motore in funzione. A causa dei mutamenti tecnologici legati ai motori e ai sistemi di post-trattamento della fase IV, le disposizioni di durabilità della direttiva 97/68/CE non si attagliano a tali motori; nella direttiva vanno perciò inserite disposizioni basate sul regolamento (CE) n. 595/2009 riguardo ai motori euro VI, destinati ai veicoli pesanti.
(7) La Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa (UNECE) ha adottato una procedura di prova armonizzata a livello globale per motori conformi alla fase IV (regolamento n. 96, serie di modifiche 03). È opportuno che tale procedura sia applicata anche nelle prove sui motori effettuate nella UE.
(8) La direttiva 97/68/CE stabilisce che le omologazioni rilasciate ai sensi di altre normative specifiche della UE o dell’UNECE equivalgano a omologazioni rilasciate ai sensi di tale direttiva. I riferimenti agli atti giuridici considerati equivalenti vanno quindi aggiornati ai testi attualmente in vigore. Riguardo ai motori euro VI per veicoli pesanti va precisato che si può ottenere il riconoscimento dell’equivalenza solo se si rispettano determinati requisiti aggiuntivi di tipo incentivante.
(9) La registrazione delle emissioni di anidride carbonica (CO2) fornisce ulteriori indicazioni sulle prestazioni del motore. Registrare le emissioni di CO2 nei cicli di prova del motore fa parte delle disposizioni del regolamento (CE) n. 595/2009 per i veicoli pesanti (euro VI e 40CFR Greenhouse Gas Emissions Standards — Norme sulle emissioni di gas a effetto serra — emanate dalla Environmental Protection Agency, EPA — Agenzia per la protezione dell’ambiente). È perciò opportuno introdurre tali disposizioni anche nella direttiva 97/68/CE.
(10) La direttiva 97/68/CE non contiene disposizioni specifiche per le emissioni del basamento, che sono emissioni secondarie del motore. Per evitare problemi d’interpretazione, nel giudicare se la prova delle emissioni è stata superata o no, va chiarito il modo in cui si tiene conto delle emissioni del basamento. Tali disposizioni vanno allineate alle norme euro VI per i veicoli pesanti e alle disposizioni Tier 4 (EPA 40CFR, part 1039) degli USA.
(11) La direttiva 97/68/CE precisa che i motori si suddividono in varie categorie in base alla loro potenza netta, che influenzano quindi i valori limite delle emissioni. Con i nuovi motori comandati elettronicamente, la potenza massima del motore può essere diversa dalla sua potenza nominale. Per soddisfare i requisiti di emissione, la potenza del motore da prendere in considerazione è quella massima.
(12) Occorre quindi aggiornare l’elenco dei documenti informativi elencato dalla direttiva 97/68/CE per tener conto del progresso tecnico e dei mutamenti intervenuti. I nuovi documenti consentiranno una registrazione completa.
(13) La direttiva 97/68/CE deve perciò essere modificata di conseguenza.
(14) In conformità alla dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del 28 settembre 2011, gli Stati membri si impegnano, nei casi che lo giustifichino, ad allegare alla notifica dei rispettivi atti di recepimento uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento..
(15) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato tecnico veicoli a motore, competente ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 97/68/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 97/68/CE

La direttiva 97/68/CE è modificata come segue:

1) l’allegato I è modificato in conformità all’allegato I della presente direttiva;
2) l’allegato II è modificato in conformità all’allegato II della presente direttiva;
3) l’allegato III è modificato in conformità all’allegato III della presente direttiva;
4) l’allegato VI è modificato in conformità all’allegato IV della presente direttiva;
5) l’allegato VII è modificato in conformità all’allegato V della presente direttiva;
6) l’allegato XI è sostituito dal testo di cui all’allegato VI della presente direttiva;
7) l’allegato XII è sostituito dal testo di cui all’allegato VII della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore...

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