Commission Directive 2013/28/EU of 17 May 2013 amending Annex II to Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of-life vehicles Text with EEA relevance

Published date22 May 2013
Subject MatterInternal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 135, 22 May 2013
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22.5.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/14

DIRETTIVA 2013/28/UE DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2013

recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE vieta l’uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003.
(2) Nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE figurano i materiali e i componenti dei veicoli esenti dal divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a). I veicoli immessi sul mercato prima della data di scadenza di una determinata esenzione e i relativi pezzi di ricambio possono contenere piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti che figurano nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE.
(3) La voce 8, lettera i), dell’allegato II prevede un’esenzione per il piombo nelle saldature in applicazioni elettriche di smaltatura su vetro tranne che per le saldature su lastre laminate, che scade il 1o gennaio 2013.
(4) Un esame effettuato sui progressi tecnico-scientifici ha dimostrato che l’utilizzo del piombo nelle applicazioni di cui alla voce 8, lettera i), è inevitabile, in quanto non sono ancora disponibili materiali sostitutivi.
(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato II della direttiva 2000/53/CE è sostituito dal testo dell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro tre mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate dal suddetto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.

(2) GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Materiali e componenti cui non si applica l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

Materiali e componenti Ambito di applicazione e data di scadenza dell’esenzione Da etichettare o rendere identificabili in base all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iv)
Piombo come elemento di lega
1 a) Acciaio destinato a lavorazione meccanica e componenti di acciaio galvanizzato per rivestimento discontinuo per immersione a caldo, contenente, in peso, lo 0,35 % o meno di piombo
1 b) Lamiera di acciaio galvanizzato di continuo contenente, in peso, lo 0,35 % o meno di piombo
Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli
2 a) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, il 2 % o meno di piombo
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2005
2 b) Alluminio contenente, in peso, l'1,5 % o meno di piombo
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008
2 c) Alluminio contenente, in peso, lo 0,4 % o meno di piombo
(1)
3 Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
(1)
4 a) Cuscinetti e pistoni
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008
4 b) Cuscinetti e pistoni utilizzati nei motori, nelle trasmissioni e nei compressori per impianti di condizionamento
1o luglio 2011 e pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2011
Piombo e composti di piombo nei componenti
5. Pile
(1) X
6. Masse smorzanti
Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli X
7 a) Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2005
7 b) Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore contenenti, in peso, lo 0,5 % o meno di piombo
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2006
7 c) Agenti leganti per elastomeri utilizzati nell’apparato propulsore contenenti, in peso, lo 0,5 % o meno di piombo
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2009
8 a) Piombo nelle saldature per collegare componenti elettrici e elettronici a schede elettroniche e piombo nelle rifiniture su terminazioni di componenti diversi dai condensatori elettrolitici in alluminio, su pin di componenti e su schede elettroniche
Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli X (2)
8 b) Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche diverse dalle saldature su schede elettroniche o su vetro
Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2011 e pezzi di ricambio per tali veicoli X (2)
8 c) Piombo nelle rifiniture di terminali di condensatori elettrolitici in alluminio
Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2013 e pezzi di ricambio per tali veicoli X (2)
8 d) Piombo utilizzato nelle saldature su vetro nei sensori di flusso di massa dell’aria
Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2015 e pezzi di ricambio per
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