Commission Directive 2014/103/EU of 21 November 2014 adapting for the third time the Annexes to Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council on the inland transport of dangerous goods to scientific and technical progress Text with EEA relevance

Published date22 November 2014
Subject MatterTransport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 335, 22 November 2014
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22.11.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 335/15

DIRETTIVA 2014/103/UE DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2014

che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I, sezione I.1, l'allegato II, sezione II.1, e l'allegato III, sezione III.1, della direttiva 2008/68/CE rimandano a disposizioni stabilite in accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili, come definito all'articolo 2 di tale direttiva.
(2) Le disposizioni dei sopra citati accordi internazionali vengono aggiornate ogni due anni. Pertanto, le ultime versioni modificate di tali accordi si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015, con un periodo transitorio che terminerà il 30 giugno 2015.
(3) L'allegato I, sezione I.1, l'allegato II, sezione II.1 e l'allegato III, sezione III.1, della direttiva 2008/68/CE devono pertanto essere modificati di conseguenza.
(4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2008/68/CE

La direttiva 2008/68/CE è così modificata:

1) All'allegato I, la sezione I.1 è sostituita dal testo seguente: «I.1. ADR Allegati A e B dell'ADR come applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2015, restando inteso che i termini “parte contraente” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, come opportuno.»
2) All'allegato II, la sezione II.1 è sostituita dal seguente testo: «II.1. RID Allegato del RID che figura come appendice C della COTIF), applicabile con effetto dal 1o gennaio 2015, restando inteso che i termini “Stato contraente del RID” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, come opportuno.»
3) All'allegato III, la sezione III.1 è sostituita dal seguente testo: «III.1. ADN I regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto
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