Commission Directive 2014/38/EU of 10 March 2014 amending Annex III to Directive 2008/57/EC of the European Parliament and of the Council as far as noise pollution is concerned Text with EEA relevance
Published date | 11 March 2014 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 070, 11 March 2014 |
11.3.2014 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 70/20 |
DIRETTIVA 2014/38/UE DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2014
che modifica l’allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’inquinamento acustico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) | È opportuno evitare disposizioni nazionali più rigorose sulla rumorosità del materiale rotabile nuovo e ristrutturato, in quanto ciò influenzerebbe negativamente l’interoperabilità del sistema ferroviario. Pertanto le decisioni 2008/232/CE (2) e 2011/229/UE (3) della Commissione, adottate ai sensi della direttiva 2008/57/CE, fissano i livelli massimi di rumore per il nuovo materiale rotabile ad alta velocità e convenzionale. |
(2) | Il punto 1.4.4 dell’allegato III della direttiva 2008/57/CE stabilisce che l’esercizio del sistema ferroviario deve rispettare la normativa esistente in materia di inquinamento acustico. Questo requisito essenziale è necessario per specificare i parametri di base del rumore come indicato ai punti 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3 dell’allegato della decisione 2011/229/UE e ai punti 4.2.6.5.2, 4.2.6.5.3, 4.2.6.5.4 e 4.2.7.6 dell’allegato della decisione 2008/232/CE. |
(3) | Il punto 1.4.4 dell’allegato III della direttiva 2008/57/CE si riferisce a normative esistenti che non sono specificate ulteriormente. Pertanto, al fine di evitare ambiguità e fissare l’obiettivo generale previsto da questa direttiva in riferimento al rumore, è necessario modificare il suddetto punto. |
(4) | Le misure |
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