Commission Directive 2014/38/EU of 10 March 2014 amending Annex III to Directive 2008/57/EC of the European Parliament and of the Council as far as noise pollution is concerned Text with EEA relevance

Published date11 March 2014
Subject MatterTransport,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 070, 11 March 2014
L_2014070IT.01002001.xml
11.3.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 70/20

DIRETTIVA 2014/38/UE DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2014

che modifica l’allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’inquinamento acustico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno evitare disposizioni nazionali più rigorose sulla rumorosità del materiale rotabile nuovo e ristrutturato, in quanto ciò influenzerebbe negativamente l’interoperabilità del sistema ferroviario. Pertanto le decisioni 2008/232/CE (2) e 2011/229/UE (3) della Commissione, adottate ai sensi della direttiva 2008/57/CE, fissano i livelli massimi di rumore per il nuovo materiale rotabile ad alta velocità e convenzionale.
(2) Il punto 1.4.4 dell’allegato III della direttiva 2008/57/CE stabilisce che l’esercizio del sistema ferroviario deve rispettare la normativa esistente in materia di inquinamento acustico. Questo requisito essenziale è necessario per specificare i parametri di base del rumore come indicato ai punti 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3 dell’allegato della decisione 2011/229/UE e ai punti 4.2.6.5.2, 4.2.6.5.3, 4.2.6.5.4 e 4.2.7.6 dell’allegato della decisione 2008/232/CE.
(3) Il punto 1.4.4 dell’allegato III della direttiva 2008/57/CE si riferisce a normative esistenti che non sono specificate ulteriormente. Pertanto, al fine di evitare ambiguità e fissare l’obiettivo generale previsto da questa direttiva in riferimento al rumore, è necessario modificare il suddetto punto.
(4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il punto 1.4.4 dell’allegato III della direttiva 2008/57/CE è sostituito dal seguente:

«1.4.4. La progettazione e l’esercizio del sistema ferroviario non devono portare ad un livello inammissibile di rumore da esso emesso:
nelle aree in prossimità dell’infrastruttura ferroviaria, come definita nell’articolo 3 della direttiva
...

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