Commission Directive 2014/80/EU of 20 June 2014 amending Annex II to Directive 2006/118/EC of the European Parliament and of the Council on the protection of groundwater against pollution and deterioration Text with EEA relevance
Published date | 21 June 2014 |
Subject Matter | Environment |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 182, 21 June 2014 |
21.6.2014 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 182/52 |
DIRETTIVA 2014/80/UE DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2014
che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (1), in particolare l'articolo 8,
considerando quanto segue:
(1) | Sulla base della prima revisione a norma dell'articolo 10 della direttiva 2006/118/CE, non sono disponibili informazioni sufficienti per determinare nuove norme di qualità per le acque sotterranee di cui all'allegato I della suddetta direttiva per gli inquinanti, ma, ai sensi dell'articolo 8 di tale direttiva, è necessario modificare l'allegato II alla luce degli adeguamenti tecnici. |
(2) | Al fine di migliorare la comparabilità dei valori soglia è necessario applicare principi comuni per la determinazione dei livelli di fondo. |
(3) | Vi è un rischio considerevole che la presenza di azoto e fosforo nelle acque sotterranee conduca a un'eutrofizzazione delle acque superficiali connesse e degli ecosistemi terrestri che ne dipendono direttamente. Oltre ai nitrati, già iscritti nell'allegato I della direttiva 2006/118/CE, e all'ammonio, incluso nell'allegato II di tale direttiva, è opportuno che nel determinare i valori soglia gli Stati membri tengano conto anche dei nitriti, che contribuiscono al tenore totale di azoto e di fosforo in quanto tali o sotto forma di fosfati. |
(4) | Va riconosciuta la necessità di ottenere nuove informazioni e di adottare eventuali provvedimenti in merito ad altre sostanze che rappresentano un potenziale rischio. Pertanto, è opportuno elaborare un elenco di controllo per gli inquinanti delle acque sotterranee nell'ambito della strategia comune di attuazione per la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) al fine di aumentare la disponibilità di dati di monitoraggio sulle sostanze che presentano un rischio reale o potenziale per i corpi idrici sotterranei, in modo da agevolare l'identificazione delle sostanze, compresi gli inquinanti emergenti, per i quali si dovrebbero fissare norme di qualità per le acque sotterranee o valori soglia. |
(5) | Le informazioni che gli Stati membri hanno fornito sugli inquinanti e gli indicatori per i quali sono stati stabiliti valori soglia, in particolare per quanto riguarda le metodologie in materia di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, si sono rivelati insufficienti, tanto che per i primi piani di gestione dei bacini idrografici non è stato possibile giungere a una comprensione e a un confronto adeguato dei risultati. Al fine di garantire la trasparenza di tale valutazione, è opportuno che siano chiarite e integrate le disposizioni relative alle informazioni da fornire. Tali informazioni dovrebbero inoltre agevolare il confronto dei risultati della valutazione sullo stato chimico in tutti gli Stati membri e contribuire a una potenziale futura armonizzazione delle metodologie volte a stabilire valori soglia per le acque sotterranee. |
(6) | Occorre pertanto modificare in tal senso la direttiva 2006/118/CE. |
(7) | Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2006/118/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato II della direttiva 2006/118/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 24 mesi...
To continue reading
Request your trial