Commission Directive 2014/84/EU of 30 June 2014 amending Appendix A of Annex II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys, as regards nickel Text with EEA relevance

Published date01 July 2014
Subject MatterInternal market - Principles,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 192, 1 July 2014
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1.7.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 192/49

DIRETTIVA 2014/84/UE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2014

che modifica l'allegato II, appendice A della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il nickel

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2009/48/CE stabilisce i requisiti generali per le sostanze che sono state classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Le sostanze CMR di categoria 2 non possono essere utilizzate nei giocattoli, in loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, salvo che siano contenute in concentrazioni singole pari o inferiori alle pertinenti concentrazioni stabilite per la classificazione in quanto CMR delle miscele contenenti tali sostanze, che siano inaccessibili ai bambini o che siano autorizzate da una decisione della Commissione. La Commissione può autorizzare l'uso di sostanze CMR di categoria 2 nei giocattoli se l'uso di ciascuna sostanza è stato valutato dal Comitato scientifico ed è risultato sicuro, in particolare per quanto riguarda l'esposizione, e se la sostanza non è vietata per impieghi in articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). L'allegato II, appendice A della direttiva 2009/48/CE contiene l'elenco delle sostanze CMR e dei loro impieghi consentiti.
(2) Il nickel (CAS No 7440-02-0) è un metallo tipico. Viene impiegato principalmente nella produzione di leghe contenenti nickel (tra cui l'acciaio inossidabile), nella nichelatura, nella produzione di prodotti contenenti nickel quali le batterie e gli elettrodi per saldatura, nonché nella produzione di prodotti chimici contenenti nickel. Il nickel viene usato anche nei giocattoli a causa della sua resistenza alla corrosione e della sua elevata conduttività elettrica, ad esempio nei binari dei modellini ferroviari e nei contatti delle batterie.
(3) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 il nickel è classificato come cancerogeno di categoria 2. In assenza di disposizioni specifiche, il nickel può essere contenuto nei giocattoli in concentrazioni pari o inferiori alla concentrazione pertinente stabilita per la classificazione in quanto CMR delle miscele contenenti tale sostanza, cioè 1 %.
(4) Il nickel è stato sottoposto a una valutazione globale in forza del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (4). La relazione dell'Unione europea sulla valutazione dei rischi (EU RAR) (5) del 2008 ha concluso che, per quanto riguarda la valutazione del rischio occupazionale relativo alla cancerogenicità, erano necessari ulteriori studi per poter valutare la cancerogenicità del nickel per via inalatoria. L'addendum del 2009 (6) alla EU RAR, redatto ai fini delle misure transitorie dettate dal regolamento (CE) n. 1907/2006, ha concluso che non erano necessarie ulteriori misure a livello dell'Unione in quanto i risultati di
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