Commission Directive 2014/88/EU of 9 July 2014 amending Directive 2004/49/EC of the European Parliament and of the Council as regards common safety indicators and common methods of calculating accident costs Text with EEA relevance

Published date10 July 2014
Subject MatterTransport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 201, 10 July 2014
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10.7.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 201/9

DIRETTIVA 2014/88/UE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2014

che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) In conformità all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE gli Stati membri raccolgono le informazioni relative agli indicatori comuni di sicurezza (Common Safety Indicators — CSIs) per facilitare la valutazione del conseguimento degli obiettivi comuni di sicurezza (Common Safety Targets — CSTs) e controllare l'evoluzione generale della sicurezza ferroviaria. In conformità all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva, gli obiettivi comuni di sicurezza devono definire i livelli di sicurezza espressi in criteri di accettazione del rischio relativi ai rischi per la società. Obiettivo principale degli indicatori comuni di sicurezza dovrebbe essere la misurazione delle prestazioni in materia di sicurezza e la semplificazione della valutazione dell'impatto economico degli obiettivi comuni di sicurezza. È pertanto necessario abbandonare l'uso di indicatori relativi ai costi connessi agli incidenti sostenuti dal settore ferroviario in favore di indicatori relativi all'impatto economico degli incidenti sulla società.
(2) L'attribuzione di un valore monetario al miglioramento delle prestazioni di sicurezza va considerata nel contesto delle limitate risorse di bilancio disponibili per gli interventi pubblici. Va data pertanto priorità alle iniziative che garantiscono una ripartizione efficace delle risorse.
(3) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha incaricato l'Agenzia ferroviaria europea (in seguito «l'Agenzia») di istituire una rete con le autorità nazionali preposte alla sicurezza (come stabilito all'articolo 3 della direttiva 2004/49/CE) e con gli organismi nazionali incaricati delle indagini, al fine di definire il contenuto degli indicatori comuni di sicurezza elencati nell'allegato I della direttiva 2004/49/CE. L'Agenzia ha trasmesso la propria raccomandazione in merito alla revisione dell'allegato I il 10 dicembre 2013 (ERA-REC- 08-2013).
(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della direttiva 2004/49/CE.
(5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato istituito ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2004/49/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 luglio 2015. Essi ne trasmettono immediatamente il testo alla Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli obblighi di recepimento e attuazione della presente direttiva non si applicano alla Repubblica di Cipro e alla Repubblica di Malta fintantoché non sarà istituito un sistema ferroviario all'interno dei rispettivi territori.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44.

(2) Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (regolamento sull'agenzia), GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

Indicatori comuni di sicurezza

Gli indicatori comuni di sicurezza (Common Safety Indicators — CSIs) devono essere comunicati ogni anno dalle autorità preposte alla sicurezza di cui all'articolo 3, lettera g).

Gli indicatori relativi alle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), sono trasmessi a parte, se presentati.

Qualora emergano nuovi fatti o errori successivamente all'invio della relazione, l'autorità preposta alla sicurezza provvede a modificare o correggere gli indicatori relativi all'anno in oggetto alla prima occasione utile e al più tardi nella relazione annuale successiva.

Le definizioni comuni per gli indicatori comuni di sicurezza e le modalità di calcolo dell'impatto economico degli incidenti sono riportate in Appendice.

1. Indicatori relativi a incidenti

1.1. Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di incidenti significativi e suddivisione in base alle seguenti tipologie:
collisione di treno con veicolo ferroviario,
collisione di treno contro ostacolo che ingombra la sagoma libera dei binari,
deragliamento di treno,
incidente al passaggio a livello, compresi gli incidenti che coinvolgono pedoni ai passaggi a livello, e un'ulteriore ripartizione per i cinque tipi di passaggio a livello di cui al punto 6.2,
incidente alle persone che coinvolge materiale rotabile in movimento, eccetto suicidi e tentati suicidi,
incendio a bordo del materiale rotabile,
altro.
Ogni incidente significativo viene comunicato con riferimento al tipo di incidente primario anche nel caso in cui le conseguenze dell'incidente secondario siano più gravi (ad esempio, un deragliamento seguito da un incendio).
1.2. Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di persone gravemente ferite e decedute per tipologia di incidente, suddiviso in base alle seguenti categorie:
passeggero (anche in relazione al numero totale di passeggeri-chilometri e di passeggeri per chilometro-treno),
dipendente o impresa appaltatrice,
utilizzatore del passaggio a livello,
persona che attraversa indebitamente la sede ferroviaria,
altra persona sul marciapiede,
altra persona che non si trova sul marciapiede.

2. Indicatori relativi alle merci pericolose

Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di incidenti che coinvolgono il trasporto di merci pericolose per ferrovia, suddiviso in base alle seguenti categorie:

incidente che coinvolge almeno un veicolo ferroviario che trasporta merci pericolose, come definito in Appendice,
numero di detti incidenti nei quali vengono rilasciate merci pericolose.

3. Indicatori relativi ai suicidi

Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di suicidi e tentati suicidi.

4. Indicatori relativi ai precursori di incidenti

Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di precursori di incidenti e suddivisione in base alle seguenti tipologie di precursore:

rotaia rotta,
deformazione del binario e altro disallineamento del binario,
guasto all'apparato di segnalamento laterale,
superamento segnale disposto a via impedita con superamento del punto protetto,
superamento segnale disposto a via impedita senza superamento del punto protetto,
ruota rotta su materiale rotabile in servizio,
assale rotto su materiale rotabile in servizio.

Devono essere comunicati tutti i precursori, sia quelli che hanno dato luogo a incidenti, sia quelli senza conseguenze. (Un precursore che ha causato un incidente significativo deve essere segnalato anche tra gli indicatori relativi ai precursori; un precursore che non ha causato un incidente significativo deve essere segnalato solo tra gli indicatori relativi ai precursori).

5. Indicatori per il calcolo dell'impatto economico degli incidenti

Costo totale e relativo (per chilometro-treno) in euro:

numero di decessi e lesioni gravi moltiplicato per il Valore della prevenzione delle vittime (VPC, Value of Preventing a Casualty),
costo dei danni all'ambiente,
costo dei danni materiali al materiale rotabile o all'infrastruttura,
costo dei ritardi conseguenti agli incidenti.

Le autorità preposte alla sicurezza comunicano l'impatto economico degli incidenti significativi.

Il VPC è il valore attribuito dalla società alla prevenzione degli incidenti mortali e, in quanto tale, non costituisce un riferimento per il risarcimento delle parti coinvolte in incidenti.

6. Indicatori relativi alla sicurezza tecnica dell'infrastruttura e della sua realizzazione

6.1. Percentuale di binari dotati di sistemi di protezione dei treni (Train Protection Systems — TPSs) in funzione e percentuale di
...

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