Commission Directive 91/188/EEC of 19 March 1991 amending for the fifth time the Annex to Council Directive 79/117/EEC prohibiting the placing on the market and use of plant protection products containing certain active substances

Published date13 April 1991
Subject MatterApproximation of laws,Plant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 92, 13 April 1991
EUR-Lex - 31991L0188 - IT

Direttiva 91/188/CEE della Commissione del 19 marzo 1991 recante quinta modifica dell'allegato della direttiva 79/117/CEE del Consiglio relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive

Gazzetta ufficiale n. L 092 del 13/04/1991 pag. 0042 - 0042
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 37 pag. 0011
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 37 pag. 0011


DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 19 marzo 1991 recante quinta modifica dell'allegato della direttiva 79/117/CEE del Consiglio relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (91/188/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio ed impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/533/CEE (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che gli sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche rendono necessarie alcune modifiche dell'allegato della direttiva 79/117/CEE;

considerando che è opportuno sopprimere le vigenti deroghe temporanee ai divieti stabiliti dalla direttiva, dato che attualmente sono disponibili trattamenti meno pericolosi;

considerando che tutti gli Stati membri hanno informato la Commissione che non intendono o non intendono più avvalersi delle deroghe suddette;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1

Nella parte A, « Composti del mercurio », dell'allegato della direttiva 79/117/CEE il testo della seconda colonna è soppresso. Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 marzo 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla...

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