Commission Directive 93/46/EEC of 22 June 1993 replacing and modifying the Annexes to Council Directive 92/109/EEC on the manufacture and placing on the market of certain substances used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances
Published date | 01 July 1993 |
Subject Matter | Internal market - Principles,public health |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 159, 1 July 1993 |
Direttiva 93/46/CEE della Commissione del 22 giugno 1993 che sostituisce e modifica gli allegati alla direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope
Gazzetta ufficiale n. L 159 del 01/07/1993 pag. 0134 - 0136
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 12 pag. 0204
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 12 pag. 0204
DIRETTIVA 93/46/CEE DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 1993 che sostituisce e modifica gli allegati alla direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 92/109/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando che è necessario attuare la decisione presa dalla commissione stupefacenti (CND) del Consiglio economico e sociale dell'ONU nell'aprile 1992 per far rientrare le sostanze safrolo, piperonale e isosafrolo nella tabella I dell'allegato della convenzione delle Nazioni Unite del 1988, trasferendo dette sostanze dalla categoria 2 alla categoria 1 dell'allegato I della direttiva e togliendole dall'allegato II;
considerando che tale trasferimento conformerà la direttiva al regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 900/92 (3), modificato e attuato dal regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione (4),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati I e II della direttiva 92/109/CEE sono sosituiti dagli allegati I e II della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri prendono le misure necessarie a conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate...
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