Commission Directive 94/46/EC of 13 October 1994 amending Directive 88/301/EEC and Directive 90/388/EEC in particular with regard to satellite communications
Celex Number | 31994L0046 |
Coming into Force | 08 November 1994 |
End of Effective Date | 10 July 2008 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1994/46/oj |
Published date | 19 October 1994 |
Date | 13 October 1994 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 268, 19 October 1994 |
Direttiva 94/46/CE della Commissione del 13 ottobre 1994 che modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite
Gazzetta ufficiale n. L 268 del 19/10/1994 pag. 0015 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 8 tomo 2 pag. 0063
edizione speciale svedese/ capitolo 8 tomo 2 pag. 0063
DIRETTIVA 94/46/CE DELLA COMMISSIONE del 13 ottobre 1994 che modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 90, paragrafo 3,
1. considerando che il Libro verde su un approccio comune nel campo delle comunicazioni via satellite nella Comunità europea, adottato dalla Commissione nel novembre 1990, ha indicato i cambiamenti che sarebbe stato necessario apportare alla normativa del settore in modo da sfruttare le potenzialità di questo mezzo di comunicazione; che il citato Libro verde propugnava, fra gli altri obiettivi, quello della piena liberalizzazione nel settore della fornitura di apparecchiature e servizi via satellite, ivi compresa l'abolizione di tutti i diritti esclusivi o speciali esistenti nel settore, fatte salve le procedure per la concessione delle licenze e il libero (non ristretto) accesso alle capacità del segmento spaziale;
2. considerando che la risoluzione del Consiglio, del 19 dicembre 1991, sullo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle attrezzature per le comunicazioni via satellite (1), appoggia le posizioni che la Commissione aveva sostenuto nel predetto Libro verde e individua i seguenti grandi obiettivi: l'armonizzazione e la liberalizzazione di adeguate stazioni terrestri per collegamenti via satellite, inclusa, se del caso, l'abolizione dei diritti esclusivi o speciali di tale settore, fatte salve, in particolare, le condizioni necessarie per conformarsi ai requisiti essenziali;
3. considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sullo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle apparecchiature per telecomunicazioni via satellite (2), ha esortato la Commissione ad emanare i provvedimenti necessari per istituire un quadro normativo in cui siano soppressi i vincoli attuali e sviluppate nuove attività nel campo delle comunicazioni via satellite e, nel contempo, ha sottolineato l'esigenza di armonizzare e liberalizzare i mercati dei servizi e delle attrezzature per satelliti;
4. considerando che vari Stati membri hanno già aperto alla concorrenza alcuni servizi di comunicazione via satellite ed hanno adottato regimi che disciplinano la concessione di licenze; che, tuttavia, in alcuni Stati membri le licenze vengono ancora concesse sulla base di criteri non aventi caratteristiche di obiettività, proporzionalità e non discriminazione o, nel caso di operatori concorrenti con gli organismi di telecomunicazioni, restano soggette a restrizioni tecniche quali il divieto di allacciare gli impianti alla rete commutata gestita dall'organismo di telecomunicazioni; che altri Stati membri hanno lasciato in vigore i diritti esclusivi accordati alle imprese pubbliche nazionali;
5. considerando che la direttiva 88/301/CEE della Commissione, del 16 maggio 1988, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni (3), modificata dall'accordo SEE, prevede l'abolizione di diritti speciali o esclusivi di importazione, commercializzazione, allacciamento, esercizio e manutenzione degli apparecchi terminali di telecomunicazione; che questa abolizione non riguarda tutti i tipi di apparecchiature delle stazioni terrestri per collegamenti via satellite;
6. considerando che, con sentenza 19 marzo 1991 nella causa C-202/88, Francia/Commissione (4), la Corte di giustizia delle Comunità europee ha confermato la validità della direttiva 88/301/CEE; che, tuttavia, la Corte ne ha dichiarati nulli alcuni articoli in base al rilievo che né dalle disposizioni né dalla motivazione del provvedimento si può desumere quali siano i diritti concretamente in causa né per quale motivo l'esistenza di tali diritti sia in contrasto con le varie disposizioni del trattato; che, per quanto riguarda l'importazione, la messa in commercio, l'allacciamento, l'installazione e/o la manutenzione degli apparecchi di telecomunicazioni, i diritti speciali sono in pratica i diritti concessi da uno Stato membro ad un numero limitato di imprese, mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area geografica,
- limita, a due o più, il numero di dette imprese sulla base di criteri non aventi caratteristiche di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o
- designa, diversamente da tali criteri, numerose imprese in concorrenza, o
- conferisce a ciascuna impresa, diversamente da detti criteri, vantaggi di natura giuridica o regolamentare che influiscono sostanzialmente sulla capacità di qualsiasi altra impresa di impegnarsi in una delle attività soprammenzionate nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti.
Detta definizione non osta all'applicazione dell'articolo 92 del trattato CE.
7. considerando che l'esistenza di diritti esclusivi ha per effetto di restringere la libera circolazione di tali apparecchiature sia per quanto riguarda l'importazione e la commercializzazione degli apparecchi di telecomunicazioni, comprese le apparecchiature via satellite, in quanto taluni prodotti non vengono commercializzati, sia per quanto concerne l'allacciamento, l'installazione o la manutenzione in quanto, tenendo conto delle caratteristiche del mercato, in particolare della diversità e della natura tecnica dei prodotti, un gestore in regime di monopolio non ha alcun incentivo a fornire detti servizi in relazione a prodotti che non ha commercializzato o importato né ad allineare i propri prezzi sui costi poiché non esiste alcun pericolo di concorrenza da parte di nuovi gestori; che, tenendo conto del fatto che nella maggior parte dei mercati delle apparecchiature esiste tipicamente un'ampia gamma di apparati di telecomunicazioni nonché del probabile sviluppo dei mercati nei quali è presente finora un numero limitato di fabbricanti, qualsiasi diritto speciale che direttamente o indirettamente - per esempio non prevedendo una procedura di autorizzazione pubblica e non discriminatoria - limiti il numero di imprese autorizzate ad importare, commercializzare, allacciare, installare e provvedere alla manutenzione di detti apparati, è in grado di produrre effetti aventi la stessa natura della concessione di diritti esclusivi;
che tali diritti esclusivi essenziali costituiscono misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative contrarie all'articolo 30 del trattato; che nessuna delle caratteristiche specifiche delle stazioni terrestri per collegamenti via satellite o dei mercati della loro vendita e manutenzione è tale da giustificare il trattamento discriminatorio di cui potrebbero essere oggetto, sul piano normativo, rispetto ad altri apparecchi terminali di telecomunicazione; che, di conseguenza, è necessario abolire tutti i diritti esclusivi che ancora esistono in relazione all'importazione, all'immissione in commercio, all'allacciamento, all'installazione e alla manutenzione delle apparecchiature per le stazioni terrestri per collegamenti via satellite nonché i diritti che hanno effetti...
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