Commission Directive 96/19/EC of 13 March 1996 amending Directive 90/388/EEC with regard to the implementation of full competition in telecommunications markets
| Published date | 22 March 1996 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 74, 22 March 1996 |
Direttiva 96/19/CE della Commissione, del 13 marzo 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni
Gazzetta ufficiale n. L 074 del 22/03/1996 pag. 0013 - 0024
DIRETTIVA 96/19/CE DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 90, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi della direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/2/CE (2), i servizi di telecomunicazione, ad eccezione della telefonia vocale al pubblico e dei servizi specificamente esclusi dal campo di applicazione della direttiva devono essere aperti alla concorrenza. Trattasi del servizio telex, della radiotelefonia mobile e delle emissioni radiotelevisive destinate al pubblico. Le comunicazioni via satellite sono state inserite nel campo di applicazione della direttiva dalla direttiva 94/46/CE della Commissione (3). Le reti televisive via cavo sono state inserite nel campo di applicazione della direttiva grazie alla direttiva 95/51/CE della Commissione (4), e le comunicazioni mobili e personali sono state inserite in tale campo di applicazione dalla direttiva 96/2/CE. A norma della direttiva 90/388/CEE gli Stati membri devono prendere le misure necessarie per garantire che i gestori interessati siano autorizzati a prestare detti servizi.
(2) In seguito alle consultazioni pubbliche organizzate dalla Commissione nel 1992 sulla situazione esistente nel settore dei servizi di telecomunicazione (relazione del 1992), il Consiglio, nella risoluzione del 22 luglio 1993 (5), ha chiesto all'unanimità la liberalizzazione di tutti i servizi di telefonia vocale al pubblico entro il 1° gennaio 1998, fatto salvo un periodo di transizione supplementare massimo di cinque anni per consentire agli Stati membri con reti meno sviluppate quali la Spagna, l'Irlanda, la Grecia e il Portogallo, di predisporre l'adeguamento necessario, in particolare quello delle tariffe. In seguito secondo il Consiglio, nella sua risoluzione del 22 dicembre 1994 (6), anche alle reti più piccole dovrebbe essere accordato, nei casi giustificati, un periodo di adeguamento massimo di due anni. Successivamente il Consiglio ha riconosciuto all'unanimità il principio secondo cui anche la fornitura delle infrastrutture di telecomunicazione dovrebbe essere liberalizzata entro il 1° gennaio 1998, fatti salvi gli stessi periodi di transizione convenuti per la liberalizzazione della telefonia vocale. Inoltre, nella risoluzione del 18 settembre 1995 (7), il Consiglio ha definito gli orientamenti di base per il futuro quadro normativo.
(3) La direttiva 90/388/CEE stabilisce che la concessione di diritti speciali o esclusivi agli organismi di telecomunicazioni per i servizi di telecomunicazione costituisce una violazione dell'articolo 90, paragrafo 1 in combinato disposto con l'articolo 59 del trattato, in quanto detti diritti limitano la prestazione di servizi transfrontalieri. Per quanto riguarda i servizi e le reti di telecomunicazioni, i diritti speciali sono stati definiti in detta direttiva.
A norma della direttiva 90/388/CEE anche i diritti esclusivi concessi per la prestazione di servizi di telecomunicazioni sono incompatibili con il combinato disposto dell'articolo 90, paragrafo 1, e dell'articolo 86 del trattato, laddove siano concessi ad organismi di telecomunicazioni che già godono di diritti esclusivi o speciali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni in quanto hanno l'effetto di rafforzare o ampliare una posizione dominante o portano necessariamente ad altri abusi di posizione dominante.
(4) Nel 1990 la Commissione aveva comunque concesso una deroga temporanea ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, nei confronti dei diritti esclusivi e/o speciali per la fornitura della telefonia vocale in quanto i mezzi finanziari per lo sviluppo della rete provenivano ancora prevalentemente dall'esercizio di telefonia e l'apertura di questo servizio alla concorrenza avrebbe potuto, in quel momento, minacciare l'equilibrio finanziario degli organismi di telecomunicazioni e costituire inoltre un ostacolo all'adempimento dei compiti loro affidati che consistono nell'installazione e nella gestione di una rete universale, vale a dire una rete avente un'estensione geografica generale fornita, su richiesta ed entro un limite di tempo ragionevole, ad ogni prestatore di servizi o utente. Nel frattempo il Parlamento europeo e il Consiglio hanno riconosciuto che esistono strumenti meno restrittivi della concessione di diritti speciali e/o esclusivi per garantire l'adempimento di detti compiti di interesse economico generale.
Inoltre, al momento dell'adozione della direttiva 90/388/CEE, tutti gli organismi di telecomunicazioni stavano procedendo alla numerizzazione delle loro reti onde poter aumentare la gamma dei servizi potenzialmente offerti all'utente finale. Attualmente la copertura e la numerizzazione sono già state conseguite in numerosi Stati membri. Tenendo conto dei progressi fatti nelle applicazioni delle radiofrequenze e dei consistenti programmi di investimento in corso, la copertura delle reti a fibre ottiche e la penetrazione delle reti stesse dovrebbero migliorare notevolmente in futuro negli altri Stati membri.
Nel 1990 erano emerse anche preoccupazioni in merito all'introduzione immediata della concorrenza nella telefonia vocale, in quanto le strutture tariffarie degli organismi di telecomunicazioni erano sostanzialmente disgiunte dai costi giacché i gestori concorrenti potevano mirare alla prestazione di servizi alquanto remunerativi quali la telefonia internazionale, ottenendo quote di mercato esclusivamente in funzione delle strutture tariffarie esistenti basate su distorsioni sostanziali. Nel frattempo sono stati fatti sforzi per compensare le differenze esistenti nella tariffazione e nelle strutture di costo in preparazione alla liberalizzazione. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno nel frattempo riconosciuto che esistono mezzi meno restrittivi della concessione di diritti speciali o esclusivi per garantire tale missione di generale interesse economico.
(5) Per tali motivi e in conformità delle risoluzioni del Consiglio del 22 luglio 1993 e del 22 dicembre 1994 non risulta più giustificata la deroga concessa nei confronti della telefonia vocale. È necessario sopprimere la deroga accordata dalla direttiva 90/388/CEE e modificare di conseguenza la direttiva stessa, ivi comprese le definizioni usate. Per consentire agli organismi di telecomunicazioni di completare la loro preparazione all'introduzione della concorrenza e provvedere in particolare al necessario riequilibrio delle tariffe, gli Stati membri possono garantire l'esercizio degli attuali diritti speciali e/o esclusivi per la fornitura della telefonia vocale fino al 1° gennaio 1998. Gli Stati membri con reti meno sviluppate o molto piccole devono aver diritto ad una deroga temporanea ove questa sia giustificata dall'esigenza di attuare gli adattamenti strutturali opportuni e resti rigorosamente nei limiti di tale esigenza. Tali Stati membri devono beneficiare, su richiesta, rispettivamente di un periodo di transizione supplementare massimo di cinque e due anni al fine di completare gli adeguamenti strutturali necessari. Gli Stati membri che possono chiedere tale deroga sono la Spagna, l'Irlanda, la Grecia e il Portogallo per quanto riguarda le reti meno sviluppate e il Lussemburgo per le reti più piccole. La possibilità di detti periodi di transizione è stata chiesta anche nelle citate risoluzioni del 22 luglio 1993 e del 22 dicembre 1994.
(6) L'abolizione dei diritti esclusivi e/o speciali relativi alla fornitura di telefonia vocale consentirà in particolare agli attuali organismi di telecomunicazioni appartenenti a uno Stato membro di prestare direttamente i loro servizi in un altro Stato membro a partire dal 1° gennaio 1998. Tali organismi dispongono attualmente delle capacità e dell'esperienza richiesta per accedere ai mercati aperti alla concorrenza. Tuttavia in quasi tutti gli Stati membri saranno in concorrenza con gli organimi nazionali di telecomunicazioni che beneficiano del diritto esclusivo e/o speciale di fornire non soltanto servizi di telefonia vocale, ma anche di installare e fornire l'infrastruttura di base, inclusa l'acquisizione di diritti incondizionati d'uso nei circuiti internazionali. La flessibilità e le economie di scala consentite impediranno che l'esistente posizione dominante sia sottoposta alla pressione di una normale concorrenza una volta realizzata la liberalizzazione della telefonia vocale. Ciò consentirà agli organimi di telecomunicazione di mantenere la loro posizione dominante sui rispettivi mercati nazionali a meno che i nuovi gestori che accedono al mercato della telefonia vocale dispongano degli stessi diritti ed obblighi. In particolare se ai nuovi concorrenti non è garantita una libera scelta per quanto riguarda l'infrastruttura di base per fornire i loro servizi in concorrenza con l'organismo dominante, tale restrizione di fatto impedirebbe loro di entrare sul mercato della telefonia vocale, compresa la prestazione di servizi transfrontalieri. La conservazione di diritti speciali che limitano il numero di imprese autorizzate a installare e fornire l'infrastruttura limiterebbe quindi la libertà di prestazione dei servizi in contrasto con l'articolo 59 del trattato. Il fatto che la restrizione in materia di installazione della propria infrastruttura possa apparentemente venire applicata nello Stato membro interessato senza...
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