Commission Directive 96/86/EC of 13 December 1996 adapting to technical progress Council Directive 94/55/EC on the approximation of the laws of the Member States with regard to the transport of dangerous goods by road (Text with EEA relevance)

Published date24 December 1996
Subject MatterApproximation of laws,Environment,public health,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 335, 24 December 1996
EUR-Lex - 31996L0086 - IT 31996L0086

Direttiva 96/86/CE della Commissione del 13 dicembre 1996 che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 335 del 24/12/1996 pag. 0043 - 0044


DIRETTIVA 96/86/CE DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1996 che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (1), in particolare l'articolo 8,

considerando che gli allegati A e B dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, generalmente noto come accordo ADR devono essere incorporati, nella versione modificata, nella direttiva 94/55/CE come allegati A e B e devono applicarsi non solo ai trasporti transfrontalieri, ma anche ai trasporti effettuati all'interno dei singoli Stati membri;

considerando che gli allegati della direttiva 94/55/CE contengono l'accordo ADR nella versione in vigore dal 1° gennaio 1995, che è stata successivamente pubblicata in tutte le lingue (2);

considerando che l'accordo ADR viene aggiornato ogni due anni; che, di conseguenza, una versione emendata di tale accordo entrerà in vigore il 1° gennaio 1997;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, le modifiche necessarie per adeguare gli allegati A e B al progresso scientifico e tecnico registrato nei settori oggetto della direttiva e per conformare tali allegati alle nuove norme ADR devono essere adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 9;

considerando che è necessario adeguare il settore alle nuove norme ADR e modificare quindi gli allegati della direttiva 94/55/CE;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato previsto all'articolo 9 della direttiva 94/55/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 94/55/CE è modificata come segue:

1) Allegato A:

«L'allegato A comprende le disposizioni dei marginali da 2 000 a 3 999 dell'allegato A dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1997, fermo restando che l'espressione "Stato membro" è sostituita da "parte contraente".

NB: La traduzione in tutte le lingue ufficiali della Comunità del testo del 1997 che modifica il testo consolidato del 1995 dell'allegato A dell'accordo ADR sarà pubblicata non appena sarà disponibile in tutte le lingue.»

2) Allegato B:

«L'allegato B comprende le disposizioni dei marginali da 10 000 a 270 000 dell'allegato B dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1997, fermo restando che l'espressione "Stato membro" è sostituita da "parte contraente".

NB: La traduzione in tutte le lingue ufficiali della Comunità del testo del 1997 che modifica il testo consolidato del 1995 dell'allegato A dell'accordo ADR sarà pubblicata non appena sarà disponibile in tutte le lingue.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o devono essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1996.

Per la Commissione

Neil KINNOCK

Membro della Commissione

(1) GU n. L 319 del 12. 12. 1994, pag. 7.

(2) GU n. L 275 del 28. 10. 1996, pag. 1.

Modifiche apportate agli allegati A e B della direttiva 94/55/CE del Consiglio () annunciate nella direttiva 96/86/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada () (Testo rilevante ai fini del SEE)

() GU L 319 del 12. 12. 1994, pag. 7 e GU L 275 del 28. 10. 1996, pag. 1.

() GU L 335 del 24. 12. 1996, pag. 43.

ALLEGATO A

TAVOLA DELLE MATERIE

Modificare come segue:

«Classe 2 Gas 2200 e seg. 52Appendice A.2 C. Prescrizioni relative alle prove suigli aerosol e contenitori di gas di piccola capacità (cartucce di gas) dell'ord. 5° della classe 2 3291 e seg. 138

Appendice A.3 Cancellare i titoli da C ad F.»

Aggiungere:

«Appendice B.4 Disposizioni riguardanti la formazione dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose 240 000 e seg. 215

Appendice B.7 Etichetta per le materie trasportate a caldo 270 000» 233

Ia PARTE

DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI

2000 (1) Cancellare la definizione relativa ai «colli fragili».

Aggiungere le seguenti definizioni:

- «Raccomandazioni relative al trasporto di merci pericolose», la nona edizione rivista delle Raccomandazioni relative al trasporto di merci pericolose pubblicata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ST/SG/AC.10/11/Rev.9).

- «Manuale delle prove e dei criteri», la seconda edizione rivista delle Raccomandazioni relative al trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri, pubblicato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ST/SG/AC.10/11/Rev.2).

(2) Sostituire «batterie di recipienti» con «elementi di veicoli-batteria».

(6) Aggiungere un nuovo paragrafo come segue:

«(6) Al fine della classificazione, le merci pericolose il cui punto di fusione o punto di fusione iniziale è uguale od inferiore a 20 °C alla pressione di 101,3 kPa devono essere considerati come liquidi. Una materia viscosa per la quale un punto di fusione preciso non può essere definito deve essere sottoposta alla prova ASTM D 4359-90 o alla prova di determinazione della fluidità (prova del penetrometro) prescritta all'appendice A.3.»

2001 (4) b) Modificare come segue:

«b) per le miscele di gas compressi: in caso di riempimento riferito alla pressione, la parte di volume indicata in percentuale rispetto al volume totale della miscela gassosa, o, nel caso di riempimento riferito alla massa, il valore della massa indicata in percentuale rispetto alla massa totale della miscela;

per le miscele di gas liquefatti e di gas disciolti sotto pressione: il valore della massa indicata in percentuale rispetto alla massa totale della miscela.»

(7) Eliminare il paragrafo (7).

L'attuale paragrafo (8) diventa paragrafo (7).

2002 (1) Eliminare «,2» dal testo entro la prima parentesi.

Eliminare «,2201» dal testo entro la seconda parentesi.

L'inizio del testo entro la terza parentesi deve essere letto: «(Classi 2, 3, ...)»

L'inizio del testo entro la quarta parentesi deve essere letto: «(marginale 2201,».

(2) Leggere la voce relativa alla classe 2 come segue:

«Classe 2 Gas Classe non limitativa».

(3) (a) Aggiungere, subito dopo la fine della prima frase del secondo paragrafo, la frase:

«Nel caso di destinazioni multiple, il nome e l'indirizzo dei destinatari, assieme alle rispettive quantità da consegnare in modo che sia possibile valutare la natura e le quantità trasportate in ogni istante, possono essere riportati su altri documenti utilizzati o su ogni altro documento reso obbligatorio da altre regolamentazioni particolari, e devono trovarsi a bordo del veicolo.»

(5) Leggere come segue:

«(5) a) Per il trasporto di imballaggi contenenti merci pericolose, possono essere utilizzati dei sovraimballaggi se questi rispondono alle seguenti condizioni:

Si intende per "sovraimballaggio" un involucro utilizzato dallo stesso speditore per contenere uno o più colli e farne un'unità più facile da maneggiare e fissare durante il trasporto. Esempi di imballaggi supplementari:

i) Una piattaforma di carico, come un pallet sul quale vengono posti diversi colli, o impilati e assicurati da una banda di plastica, un telone di pellicola termoretrattile o elastica o da altri mezzi idonei; o

ii) Un imballaggio esterno di protezione come una cassa o una gabbia da imballaggio.

Nota: Questa definizione non si applica agli imballaggi supplementari definiti nella classe 7 (vedasi marginale 2700, definizione 13).

Un sovraimballaggio deve riportare il numero di identificazione delle merci, preceduto dalle lettere "UN", oltre alle etichette di tutti i colli in esso contenuti, a meno che i numeri di identificazione e le etichette rappresentative di tutte le merci pericolose contenute nel sovraimballaggio siano visibili.

Ogni collo di merci pericolose contenuto in un sovraimballaggio deve essere conforme a tutte le disposizioni in vigore. La funzione prevista da ogni imballaggio non deve essere compromessa dal sovraimballaggio.

I divieti di carico in comune delle diverse classi sono ugualmenti applicabili agli imballaggi supplementari.»

b) I colli di merci pericolose che sono stati danneggiati, che presentano dei difetti o che perdono, o le merci che si sono sparse o che sono fuoriuscite, possono essere trasportati in speciali imballaggi di soccorso menzionati al marginale 3559. Questa facoltà non impedisce di utilizzare degli...

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