Commission Directive 97/49/EC of 29 July 1997 amending Council Directive 79/409/EEC on the conservation of wild birds

Published date13 August 1997
Subject MatterEnvironment,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 223, 13 August 1997
EUR-Lex - 31997L0049 - IT

Direttiva 97/49/CE della Commissione del 29 luglio 1997 che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Gazzetta ufficiale n. L 223 del 13/08/1997 pag. 0009 - 0017


DIRETTIVA 97/49/CE DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1997 che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (1) modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15,

considerando che è necessario modificare l'allegato I della direttiva 79/409/CEE per adeguarlo alle più recenti informazioni sulla situazione per quanto riguarda la sottospecie di uccelli Phalacrocorax carbo sinensis, ed in particolare al fatto che questa sottospecie ha raggiunto uno stato di conservazione soddisfacente;

considerando che le disposizioni della direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico istituito dalla direttiva 79/409/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 79/409/CEE è sostituito dall'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1997.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro...

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