Commission Directive 98/42/EC of 19 June 1998 amending Council Directive 95/21/EC concerning the enforcement, in respect of shipping using Community ports and sailing in the waters under the jurisdiction of the Member States, of international standards for ship safety, pollution prevention and shipboard living and working conditions (port State control) (Text with EEA relevance)

Published date27 June 1998
Subject MatterTransport,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 184, 27 June 1998
EUR-Lex - 31998L0042 - IT

Direttiva 98/42/CE della Commissione del 19 giugno 1998 che modifica la direttiva 95/21/CE del Consiglio relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 184 del 27/06/1998 pag. 0040 - 0046


DIRETTIVA 98/42/CE DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 1998 che modifica la direttiva 95/21/CE del Consiglio relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) (1) modificata dalla direttiva 98/25/CE (2), in particolare l'articolo 19,

considerando che è necessario tener conto degli emendamenti entrati in vigore delle convenzioni, protocolli, codici e risoluzioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), e degli sviluppi e considerazioni nell'ambito del protocollo d'intesa di Parigi (MOU);

considerando che successivamente all'adozione della direttiva 95/21/CE si è cercato di elaborare un sistema migliore di selezione degli obiettivi; che il sistema dei fattori prioritari sviluppato nell'ambito del protocollo d'intesa di Parigi (MOU) deve essere incorporato nella suddetta direttiva;

considerando che l'elenco dei certificati e dei documenti di cui all'allegato II della direttiva 95/21/CE deve essere modificato per tener conto degli emendamenti alla legislazione internazionale che è entrata in vigore;

considerando che l'elenco dei «fondati motivi» che giustificano un'ispezione più dettagliata indicati nell'allegato III deve essere modificato alla luce dell'elenco più completo di cui alla risoluzione IMO A.787 (19);

considerando che conformemente all'allegato IV della predetta direttiva le procedure e gli orientamenti per il controllo delle navi che devono essere seguiti dall'ispettore sono quelli descritti nelle risoluzioni IMO A.466 (XII) nella versione modificata, A.542 (13), MEPC.26 (23) e A.742 (18); che l'allegato IV deve essere modificato per tener conto della revoca di tali risoluzioni in forza della risoluzione IMO A.787 (19); che le procedure descritte nella risoluzione A.787 (19) sono state incorporate nell'allegato I «Procedure di controllo dello Stato di approdo» del MOU di Parigi;

considerando che per decidere se sia necessario trattenere una nave, l'ispettore deve applicare i criteri nell'allegato VI della predetta direttiva; che tuttavia non sarebbe appropriato trattenere una nave a motivo di danni subiti accidentalmente, sempreché siano soddisfatte determinate condizioni;

considerando che è altresì necessario modificare l'allegato VI alla luce delle disposizioni contenute nella risoluzione IMO A.787 (19), in particolare per quanto riguarda le zone nelle quali si applica la Convenzione internazionale sugli standard per l'addestramento, i titoli professionali ed il servizio di guardia dei naviganti (STCW) del 1978;

considerando che le disposizioni della...

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