Commission Directive 98/85/EC of 11 November 1998 amending Council Directive 96/98/EC on marine equipment (Text with EEA relevance)
Published date | 25 November 1998 |
Subject Matter | Transport,Technical barriers,Environment |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 315, 25 November 1998 |
Direttiva 98/85/CE della Commissione dell'11 novembre 1998 che modifica la direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 315 del 25/11/1998 pag. 0014 - 0034
DIRETTIVA 98/85/CE DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 1998 che modifica la direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo (Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo (1), in particolare l'articolo 17, primo e secondo trattino,
(1) considerando che, ai fini della direttiva 96/98/CE, le convenzioni internazionali pertinenti, inclusa la convenzione SOLAS del 1974 e le norme di prova sono quelle in vigore, con relative modificazioni, al momento dell'adozione di detta direttiva;
(2) considerando che dall'adozione della direttiva 96/98/CE sono entrate in vigore o entreranno in vigore modificazioni della convenzione SOLAS e di altre convenzioni internazionali, nonché nuove norme di prova;
(3) considerando che detti strumenti internazionali hanno introdotto nuove regole sull'equipaggiamento a bordo della nave;
(4) considerando che la direttiva 96/98/CE deve pertanto essere modificata;
(5) considerando che le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere istituito dall'articolo 12 della direttiva 93/75/CE del Consiglio (2), modificata da ultimo dalla direttiva 98/74/CE della Commissione (3),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 96/98/CE è così modificata:
1) L'articolo 2 è così modificato:
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) "apparecchiature di radiocomunicazione": apparecchiature richieste ai sensi del capitolo IV della convenzione SOLAS 1974, nella versione in vigore al 1° gennaio 1999, e apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti VHF per mezzi di salvataggio richiesti dalla regola III/6.2.1 della medesima convenzione»;
b) alle lettere d) ed n) i termini «alla data di adozione della presente direttiva» sono sostituite dai termini «al 1° gennaio 1999».
2) L'allegato A è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi...
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