Directive (UE) 2016/774 de la Commission du 18 mai 2016 modifiant l'annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Published date19 May 2016
Subject Matterostacoli tecnici,Mercato interno - Principi,entraves techniques,Marché intérieur - Principes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 128, 19 maggio 2016,Journal officiel de l'Union européenne, L 128, 19 mai 2016
L_2016128IT.01000401.xml
19.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 128/4

DIRETTIVA (UE) 2016/774 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2016

recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE vieta l'uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003.
(2) Nell'allegato II della direttiva 2000/53/CE figurano i materiali e i componenti dei veicoli esenti dal divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a). Le esenzioni 8. e), 8. f), 8. g), 8. h), 8. j) e 10. d) dell'allegato II sono riesaminate nel 2014.
(3) La valutazione dei progressi tecnico-scientifici ha dimostrato che l'utilizzo del piombo nelle applicazioni coperte dalle esenzioni 8. h), 8. j) e 10. d) non dovrebbe essere prorogata in quanto l'uso del piombo in tali applicazioni non è più inevitabile.
(4) La valutazione dei progressi tecnico-scientifici ha dimostrato che l'utilizzo del piombo nelle applicazioni di cui alle esenzioni 8. e), 8. f) e 8. g) continua a essere inevitabile, in quanto non sono ancora disponibili materiali sostitutivi. Tuttavia, poiché esistono informazioni su possibili futuri sostituti del piombo nelle applicazioni citate, è opportuno introdurre una data di revisione che consenta di stabilire se tale uso possa essere interrotto.
(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 2000/53/CE è sostituito dal testo dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro sei mesi dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate dal suddetto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.

(2) GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Materiali e componenti cui non si applica l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

Materiali e componenti Ambito di applicazione e data di scadenza dell'esenzione Da etichettare o rendere identificabili in base all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iv)
Piombo come elemento di lega
1. a) Acciaio destinato a lavorazione meccanica e componenti di acciaio galvanizzato per rivestimento discontinuo per immersione a caldo, contenente, in peso, lo 0,35 % o meno di piombo
1. b) Lamiera di acciaio galvanizzato di continuo contenente, in peso, lo 0,35 % o meno di piombo.
Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli
2. a) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, il 2 % o meno di piombo
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2005
2. b) Alluminio contenente, in peso, l'1,5 % o meno di piombo
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008
2. c) Alluminio contenente, in peso, lo 0,4 % o meno di piombo
(1)
3. Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
(1)
4. a) Cuscinetti e pistoni
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008
4. b) Cuscinetti e pistoni utilizzati nei motori, nelle trasmissioni e nei compressori per impianti di condizionamento
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2011
Piombo e composti di piombo nei componenti
5. Pile
(1) X
6. Masse smorzanti
Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli X
7. a) Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2005
7. b) Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore contenenti, in peso, lo 0,5 % o meno di piombo
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2006
7. c) Agenti leganti per elastomeri utilizzati nell'apparato propulsore contenenti, in peso, lo 0,5 % o meno di piombo
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2009
8. a) Piombo nelle saldature per collegare componenti elettrici e elettronici a schede elettroniche e piombo nelle rifiniture su terminazioni di componenti diversi dai condensatori elettrolitici in alluminio, su pin di componenti e su schede elettroniche
Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli X (3)
8. b) Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche diverse dalle saldature su schede elettroniche o su vetro
Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2011 e pezzi di ricambio per tali veicoli X (3)
8. c) Piombo nelle rifiniture di terminali di condensatori elettrolitici in alluminio
Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2013 e pezzi di ricambio per tali veicoli X (3)
8. d) Piombo utilizzato nelle saldature su vetro nei sensori di flusso di massa dell'aria
Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2015 e pezzi di ricambio per tali veicoli X (3)
8. e) Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85 % o più di piombo in peso)
(2) X (3)
8. f) a) Piombo in sistemi di connettori a pin conformi
Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2017 e pezzi di ricambio per tali veicoli X (3)
8. f) b) Piombo in sistemi di connettori a pin conformi, eccetto nell'area di accoppiamento dei connettori di cablaggio del veicolo
(2) X (3)
8. g) Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip Chip»
(2) X (3)
8. h) Piombo nelle saldature per fissare i dissipatori di calore al radiatore in assemblaggi di semiconduttori di potenza con un circuito
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT