Commission Directive (EU) 2016/1106 of 7 July 2016 amending Directive 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council on driving licences (Text with EEA relevance)

Published date08 July 2016
Subject MatterApproximation of laws,Transport,Health and safety
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 183, 8 July 2016
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8.7.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 183/59

DIRETTIVA (UE) 2016/1106 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2016

recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida (1), in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1) Le conoscenze scientifiche delle patologie che influiscono sull'idoneità alla guida si sono evolute dall'adozione della direttiva 2006/126/CE, in particolare per quanto concerne sia la stima dei rischi per la sicurezza stradale associati allo stato di salute sia l'efficacia delle misure atte a scongiurare tali rischi.
(2) L'attuale testo della direttiva 2006/126/CE non rispecchia più le ultime conoscenze sui disturbi che interessano il cuore e i vasi sanguigni e che comportano un rischio attuale o potenziale di un grave e improvviso evento invalidante, o che impediscono alla persona di controllare il proprio veicolo in modo sicuro, o che comportano entrambe le conseguenze.
(3) Il comitato per la patente di guida ha istituito un gruppo di lavoro in materia di guida e malattie cardiovascolari con l'obiettivo di valutare i rischi per la sicurezza stradale associati alle malattie cardiovascolari da un punto di vista medico aggiornato e di elaborare linee guida adeguate. La relazione (2) del gruppo di lavoro mostra per quale motivo è necessario aggiornare le disposizioni in materia di malattie cardiovascolari di cui all'allegato III della direttiva 2006/126/CE. Essa propone di prendere in considerazione le ultime conoscenze mediche e di indicare chiaramente a quali condizioni dovrebbe essere consentito guidare e in quali casi la patente di guida non dovrebbe essere rilasciata o rinnovata. La relazione comprende anche informazioni dettagliate sulle modalità di applicazione di tali disposizioni aggiornate sulle malattie cardiovascolari da parte delle autorità nazionali competenti.
(4) Le conoscenze e i metodi per diagnosticare e curare l'ipoglicemia hanno fatto progressi dal 2009, anno dell'ultimo aggiornamento delle disposizioni sul diabete di cui all'allegato III della direttiva 2006/126/CE. Il gruppo di lavoro sul diabete, istituito dal comitato per la patente di guida, è giunto alla conclusione che tali sviluppi dovrebbero essere presi in considerazione mediante un aggiornamento delle disposizioni, in particolare per quanto riguarda l'importanza dell'ipoglicemia che si verifica durante il sonno e la durata della sospensione della patente a seguito di ipoglicemia grave e ricorrente per i conducenti appartenenti al gruppo 1.
(5) Per tener conto dei casi specifici e adattarsi agli sviluppi futuri in questi campi medici, è opportuno che negli Stati membri le autorità mediche nazionali competenti possano consentire la guida in casi individuali debitamente giustificati.
(6) La direttiva 2006/126/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
(7) Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (3), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
(8) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la patente di guida,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2006/126/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o gennaio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18.

(2) Nuove norme per la guida e le malattie cardiovascolari, relazione del gruppo di esperti in materia di guida e di malattie cardiovascolari (New Standards for Driving and Cardiovascular Diseases, Report of the Expert Group on Driving and...

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