Commission Directive (EU) 2017/2096 of 15 November 2017 amending Annex II to Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of life vehicles (Text with EEA relevance. )

Published date16 November 2017
Subject MatterInternal market - Principles,Environment,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 299, 16 November 2017
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16.11.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 299/24

DIRETTIVA (UE) 2017/2096 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2017

recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE vieta l'uso di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003.
(2) L'allegato II della medesima direttiva elenca i materiali e i componenti dei veicoli cui non si applica il divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a). Tale allegato deve essere periodicamente modificato onde tener conto del progresso tecnico e scientifico, e le esenzioni 2. c), 3 e 5 relative all'uso del piombo devono essere riesaminate.
(3) Una valutazione del progresso tecnico e scientifico ha dimostrato che l'uso del piombo resta inevitabile per i materiali e i componenti interessati dall'esenzione 2 c). Le informazioni più recenti suggeriscono tuttavia che i sostituti del piombo potrebbero essere disponibili prossimamente per tali materiali e componenti. Per taluni materiali e componenti i sostituti del piombo dovrebbero essere disponibili prima di altri ed è pertanto opportuno scindere l'esenzione 2 c) in due sottovoci con date di riesame diverse, a seconda del progresso nello sviluppo di tali sostituti.
(4) La valutazione del progresso tecnico e scientifico ha altresì dimostrato che l'uso del piombo resta inevitabile per i materiali e i componenti interessati dall'esenzione 3. I sostituti possibili esistono ma devono essere ulteriormente sviluppati. È quindi opportuno fissare una nuova data per il riesame di tale esenzione, tenendo conto del progresso nello sviluppo dei sostituti.
(5) Infine, la valutazione del progresso tecnico e scientifico ha dimostrato che per taluni materiali e componenti interessati dall'esenzione 5 esistono già le alternative al piombo ma che queste non sono ancora utilizzabili in tutti i veicoli interessati dall'esenzione. Per gli altri materiali e componenti interessati dall'esenzione 5, l'uso di piombo resta inevitabile. È pertanto opportuno separare tale esenzione in due sottovoci. Per i materiali e i componenti per i quali esistono alternative, si dovrebbe fissare una data di scadenza dell'esenzione che offra il tempo necessario a garantire che l'uso del piombo sia evitabile in tutti i veicoli interessati. Per quanto riguarda l'esenzione relativa ai materiali e ai componenti per i quali l'uso di piombo resta inevitabile, si dovrebbe fissare una nuova data per il riesame, tenendo conto del progresso nello sviluppo dei sostituti.
(6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 2000/53/CE è sostituito dal testo dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 6 giugno 2018 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.

(2) GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.


ALLEGATO

«

ALLEGATO II

Materiali e componenti cui non si applica l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio nonché una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso e per materiale omogeneo, di cadmio.

Ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2003, ad eccezione delle masse di equilibratura delle ruote, delle spazzole in carbonio dei motori elettrici e delle guarnizioni dei freni, non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE.

Materiali e componenti Ambito di applicazione e data di scadenza dell'esenzione Da etichettare o rendere identificabili in base all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iv)
Piombo come elemento di lega
1. a) Acciaio destinato a lavorazione meccanica e componenti di acciaio galvanizzato per rivestimento discontinuo per immersione a caldo, contenente, in peso, lo 0,35 % o meno di piombo
1. b) Lamiera di acciaio galvanizzato di continuo contenente, in peso, lo 0,35 % o meno di piombo
Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli
2. a) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, il 2 % o meno di piombo
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2005
2. b) Alluminio contenente, in peso, l'1,5 % o meno di piombo
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008
2. c) i) Leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica contenenti, in peso, lo 0,4 % o meno di piombo
(1)
2. c) ii) Leghe di alluminio non incluse nella voce 2 c) i) contenenti, in peso, lo 0,4 % o meno di piombo (1)
(2)
3. Leghe di rame contenenti, in peso, il 4 % o meno di piombo
(1)
4. a) Cuscinetti e pistoni
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008
4. b) Cuscinetti e pistoni utilizzati nei motori, nelle trasmissioni e nei compressori per impianti di condizionamento
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2011
Piombo e composti di piombo nei componenti
5. a) Piombo negli accumulatori dei sistemi ad alta tensione (2) usati solo per la propulsione dei veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1
Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2019 e pezzi di ricambio per tali veicoli X
5. b) Piombo negli accumulatori per applicazioni non incluse nella voce 5. a)
(1) X
6. Masse smorzanti
Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli X
7. a) Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri
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