Commission Directive (EU) 2017/898 of 24 May 2017 amending, for the purpose of adopting specific limit values for chemicals used in toys, Appendix C to Annex II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys, as regards bisphenol A (Text with EEA relevance. )

Published date25 May 2017
Subject MatterInternal market - Principles,Consumer protection,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 138, 25 May 2017
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25.5.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 138/128

DIRETTIVA (UE) 2017/898 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2017

che modifica, per quanto riguarda il bisfenolo A, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2009/48/CE stabilisce determinati requisiti per le sostanze chimiche classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). L'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE stabilisce valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca.
(2) Il valore limite specifico per il bisfenolo A (numero CAS 80-05-7) è di 0,1 mg/l (limite di migrazione). Le norme europee EN 71-10:2005 (preparazione del campione) ed EN 71-11:2005 (misurazione) indicano i metodi di prova pertinenti.
(3) La norma EN 71-10:2005 prescrive l'estrazione di 10 cm2 di materiale per giocattoli con 100 ml di acqua per un'ora. Il rispetto del valore limite specifico di 0,1 mg/l implica quindi che la quantità massima di bisfenolo A che può migrare dai materiali per giocattoli durante tale estrazione sia pari a 0,01 mg.
(4) La Commissione europea ha istituito il gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli affinché le fornisca consulenze nell'elaborazione di proposte legislative e iniziative politiche nel settore della sicurezza dei giocattoli. Il suo sottogruppo «prodotti chimici» è incaricato di fornire tali consulenze per quanto riguarda le sostanze chimiche che possono essere utilizzate nei giocattoli. Nella sua riunione del 1o ottobre 2015 il sottogruppo «prodotti chimici» del gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli ha ritenuto che l'applicazione del valore limite specifico e dei suddetti metodi di prova determini un'esposizione di 3 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno in un bambino di 10 kg di peso corporeo che metta in bocca un giocattolo per 3 ore al giorno.
(5) Nuovi dati sul bisfenolo A e metodologie perfezionate hanno indotto il gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici (gruppo CEF) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) a fissare a 4 microgrammi di bisfenolo A per kg di peso corporeo al giorno la dose giornaliera
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