Commission Directive (EU) 2018/217 of 31 January 2018 amending Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council on the inland transport of dangerous goods by adapting Section I.1 of its Annex I to scientific and technical progress

Published date15 February 2018
Subject MatterTransport,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 42, 15 February 2018
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15.2.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 42/52

DIRETTIVA (UE) 2018/217 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2018

che modifica la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose, tramite l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico del suo allegato I, capo I.1

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE fa riferimento a disposizioni stabilite nell'accordo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada definito all'articolo 2 di tale direttiva.
(2) Le disposizioni dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) devono essere aggiornate regolarmente in conformità all'articolo 14 del medesimo accordo. A partire dal 3 gennaio 2018 deve essere applicata l'ultima versione modificata dell'accordo.
(3) Occorre quindi modificare l'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.
(4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato I della direttiva 2008/68/CE il capo I.1 è sostituito dal seguente:

«I.1 ADR

Allegati A e B dell'ADR come applicabili a decorrere dal 3 gennaio 2018, restando inteso che il termine “parte contraente” è sostituito dal termine “Stato membro” come opportuno.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 luglio 2018. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in...

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