Commission Directive (EU) 2018/725 of 16 May 2018 amending, for the purpose of adaptation to technical and scientific developments, point 13 of part III of Annex II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys, as regards chromium VI

Published date17 May 2018
Subject MatterConsumer protection,Technical barriers,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 122, 17 May 2018
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17.5.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 122/29

DIRETTIVA (UE) 2018/725 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2018

che modifica l'allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici, per quanto riguarda il cromo VI

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2009/48/CE fissa un valore limite per il cromo VI nel materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura, come vernici sui giocattoli, polimeri duri e morbidi, legno, prodotti tessili e altro. Il valore limite attuale (0,2 mg/kg) è calcolato in base a una dose virtualmente sicura di 0,0053 μg di cromo VI per kg di peso corporeo al giorno proposta dall'Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA), ossia l'ufficio per la valutazione dei rischi per la salute ambientale, dell'Agenzia californiana per la protezione dell'ambiente (2).
(2) Su richiesta della Commissione europea il comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA) ha valutato nel 2015 la pertinenza del potenziale cancerogeno del cromo VI per quanto concerne il cancro della bocca. Nel suo parere relativo al cromo VI nei giocattoli, adottato il 22 gennaio 2015 (3), il CSRSA ha dichiarato di aver esaminato, tra gli altri, il documento di supporto tecnico dell'OEHHA per l'obiettivo di salute pubblica relativo al cromo VI nell'acqua potabile (4) e uno studio del programma tossicologico nazionale (National Toxicology Program – NTP) statunitense (5). Il CSRSA ha ritenuto che 0,0002 μg di cromo VI per kg di peso corporeo al giorno, valore derivato dall'OEHHA che lo considera associato a un caso aggiuntivo di cancro su un milione, sia una dose virtualmente sicura.
(3) Poiché i bambini sono esposti al cromo VI anche attraverso fonti diverse dai giocattoli, solo una determinata percentuale della dose virtualmente sicura dovrebbe essere considerata come base per calcolare il valore limite per il cromo VI. Nel parere del 2004 (6) il comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente ha raccomandato di non consentire che provenga dai giocattoli oltre il 10 % della dose giornaliera di cromo VI. Tale percentuale è stata confermata due volte dal comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali nel 2010 (7) (8).
(4) Per il cromo VI e altre sostanze chimiche particolarmente tossiche, la direttiva 2009/48/CE suggerisce inoltre al considerando 22 di fissare i valori limite a livelli che sono la metà rispetto a quelli ritenuti sicuri dal pertinente comitato scientifico, onde garantire che siano presenti solo tracce compatibilmente alle norme di buona fabbricazione.
(5) Calcolando il 10 % della dose virtualmente sicura, moltiplicato per il peso medio di un bambino di età inferiore a tre anni, stimato a 7,5 kg, diviso per la quantità giornaliera di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura, stimata a 8 mg/giorno, e moltiplicato per Formula , il CSRSA è giunto a proporre, nel suddetto parere
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