Commission Implementing Decision (EU) 2021/737 of 4 May 2021 concerning the extension of the action taken by the Austrian Federal Ministry for Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology permitting the making available on the market and use of the biocidal product Biobor JF in accordance with Article 55(1) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2021) 3015) (Only the German text is authentic)

Published date06 May 2021
Date of Signature04 May 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 159, 6 May 2021
L_2021159IT.01000501.xml
6.5.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 159/5

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/737 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2021

relativa alla proroga della misura adottata dal ministero federale austriaco dell'Azione per il clima, dell'ambiente, dell'energia, della mobilità, dell'innovazione e della tecnologia che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2021) 3015]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il 24 giugno 2020 il ministero federale austriaco dell'Azione per il clima, dell'ambiente, dell'energia, della mobilità, dell'innovazione e della tecnologia ("l'autorità competente") ha adottato una decisione conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 che permetteva, fino al 22 dicembre 2020, la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili ("la misura"). L'autorità competente ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito alla misura presa e alle relative motivazioni, conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento.
(2) Secondo le informazioni fornite dall'autorità competente, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica. La contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili può provocare malfunzionamenti del motore degli aeromobili e comprometterne l'aeronavigabilità, mettendo così in pericolo la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio. La pandemia di COVID-19 e le restrizioni ai voli che ne sono conseguite hanno comportato la temporanea immobilizzazione di numerosi aeromobili. L'immobilità dell'aeromobile è un fattore aggravante della contaminazione microbiologica.
(3) Il Biobor JF contiene 2,2'-(1-methyltrimethylenedioxy)bis-(4-methyl-1,3,2-dioxaborinane) (numero CAS 2665-13-6) e 2,2'-oxybis (4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinane) (numero CAS 14697-50-8),
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