Published date | 27 March 2024 |
 | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | IT Serie L |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/949 DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 2024
che definisce un modulo comune per le richieste di rimborso e di indennizzo dei passeggeri nel trasporto ferroviario in caso di ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni di servizi ferroviari conformemente al regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 6, e l’articolo 19, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (UE) 2021/782 stabilisce norme applicabili al trasporto ferroviario al fine di garantire un’efficace protezione dei passeggeri e incoraggiare i viaggi ferroviari. |
(2) | Conformemente all’articolo 18, paragrafo 7, e all’articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/782, i passeggeri hanno il diritto di presentare le loro richieste di rimborso e indennizzo utilizzando un modulo comune. Le imprese ferroviarie non dovrebbero tuttavia respingere una richiesta di rimborso per il solo motivo che il passeggero non ha utilizzato tale modulo. |
(3) | L’uso del modulo dovrebbe consentire ai passeggeri di fornire alle imprese ferroviarie tutti i necessari dati personali e dettagli del viaggio pertinenti, facilitando in tal modo il trattamento delle richieste di rimborso e di indennizzo da parte di tali imprese. |
(4) | A fini di trasparenza e per facilitare le richieste dei passeggeri, le richieste di rimborso e di indennizzo dovrebbero essere integrate in un unico modulo comune, in cui i passeggeri dovrebbero specificare se chiedono il rimborso, l’indennizzo o entrambi. |
(5) | Al fine di semplificare la procedura che consente ai passeggeri di chiedere l’indennizzo e/o il rimborso e di garantirne l’accessibilità, i passeggeri dovrebbero avere la possibilità di presentare il modulo comune per le richieste di rimborso e di indennizzo sotto forma di documento fisico o per via elettronica. |
(6) | Al fine di incoraggiare l’uso da parte dei passeggeri del modulo comune per il rimborso e l’indennizzo, la Commissione dovrebbe distribuire il modulo in tutte le lingue ufficiali dell’Unione sul suo sito web, anche in una versione accessibile alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta. |
(8) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per i diritti dei passeggeri, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 2
La Commissione mette a disposizione il modulo comune in tutte le lingue ufficiali dell’Unione sul suo sito web, unitamente a una versione accessibile alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 2 luglio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1)GU L 172 del 17.5.2021, pag. 1.
(2)Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO
MODULO DI RICHIESTA DI RIMBORSO E INDENNIZZO
a norma del regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio
I passeggeri possono utilizzare questo modulo per richiedere il rimborso e/o l’indennizzo da parte delle imprese ferroviarie.
I passeggeri hanno il diritto di utilizzare questo modulo. Al tempo stesso, si noti che l’uso di questo modulo non è obbligatorio. Alcune imprese ferroviarie possono disporre di un proprio modulo online o di un sistema analogo sul loro sito web o tramite un’applicazione mobile per trattare le richieste di rimborso o di indennizzo. Alla presentazione delle richieste possono applicarsi termini a norma del diritto nazionale.
Si noti che alcune imprese ferroviarie possono offrire condizioni di rimborso e indennizzo più favorevoli rispetto a quelle previste dal regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio(1). Si raccomanda pertanto di verificare i termini e le condizioni dell’impresa ferroviaria interessata.
Compilare chiaramente le parti pertinenti del modulo IN STAMPATELLO.
1. Motivi della richiesta
Apporre una crocetta [X] accanto a ciascun inconveniente oggetto della richiesta ☐ | Perdita di coincidenza dovuta a ritardo o soppressione |
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2. Precedente richiesta di rimborso/indennizzo per ritardo/soppressione/perdita di coincidenza per lo stesso viaggio ferroviario
Le imprese ferroviarie possono disporre di un proprio modulo online o di un sistema analogo sul loro sito web o tramite un’applicazione mobile per trattare le richieste di rimborso o di indennizzo.Ha già chiesto il rimborso e/o l’indennizzo per un ritardo, una soppressione o una perdita di coincidenza durante lo stesso viaggio ferroviario mediante tali mezzi? Se sì, completi le informazioni riportate di seguito. 2.1. | Data della precedente richiesta di rimborso/indennizzo per lo stesso viaggio ferroviario (giorno/mese/anno): …/…./…. |
2.2. | Richiesta indirizzata a (indicare il nome dell’impresa ferroviaria - se sono coinvolte più imprese ferroviarie, riporti qui tutti i nomi): … |
2.3. | Mezzo usato per tale richiesta precedente (ad esempio modulo online o applicazione mobile – indicare il riferimento a tale richiesta, se disponibile): … |
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3. Dettagli del viaggio
3.1. | Nome dell’impresa ferroviaria … |
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3.2.1. | Data di partenza (giorno/mese/anno): …/…./…. |
3.2.2. | Stazione di partenza: … |
3.2.3. | Stazione di destinazione: … |
3.2.4. | Orario di partenza previsto (ora/minuti): ….:… |
3.2.5. | Orario di arrivo previsto a destinazione (ora/minuti): ….:… |
3.2.6. | Treno n./categoria di treno: … |
3.2.7. | Numero/i del biglietto/dei biglietti o riferimento della prenotazione: … |
3.2.8. | Prezzo del biglietto/dei biglietti: … |
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3.3.1. | Data di arrivo effettivo (giorno/mese/anno): …./…./…. |
3.3.2. | Orario di partenza effettivo (ora/minuti): ….:… |
3.3.3. | Orario di arrivo effettivo alla destinazione finale (ora/minuti): ….:… |
3.3.4. | Treno n./categoria di treno: … |
3.3.5. | Perdita di coincidenza a (stazione): … |
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4. Natura della richiesta all’impresa ferroviaria
Specificare la richiesta/le richieste con una crocetta [X]. ☐ | Rimborso da parte dell’impresa ferroviaria del biglietto o dei biglietti(*), (**) a causa di un treno soppresso o in ritardo o di una perdita di coincidenza che comporterebbe un ritardo previsto all’arrivo alla destinazione finale pari o superiore a 60 minuti. |
☐ | Indennizzo da parte dell’impresa ferroviaria(**) (selezionare una delle opzioni seguenti): ☐ | per un ritardo all’arrivo alla destinazione finale compreso tra 60 e 119 minuti(***) |
☐ | per un ritardo all’arrivo alla destinazione finale uguale o superiore a 120 minuti |
☐ | per ritardi o cancellazioni ricorrenti subiti da un passeggero in possesso di titolo di viaggio o abbonamento. (****) |
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☐ | Rimborso da parte dell’impresa ferroviaria dei costi sostenuti per il ricorso ad altri fornitori di servizi di trasporto o di altre costi (fatture di altre imprese ferroviarie, autobus, pullman, taxi, albergo o altre sistemazioni, pasti, bevande)(*****) | Si noti che non è possibile richiedere risarcimenti e rimborsi da parte delle imprese ferroviarie in caso di perdita di una o più coincidenze se si applicano tutte le seguenti condizioni: 1) | ha acquistato il biglietto o i biglietti in un’unica transazione commerciale per un viaggio comprendente una o più coincidenze; |
2) | sui biglietti, o su un altro documento (elettronico), è indicato che questi ultimi rappresentano contratti di trasporto distinti; |
3) | ne è stato informato prima dell’acquisto. |
(*) | Il rimborso è corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Non ha diritto al rimborso del biglietto o dei biglietti se l’impresa ferroviaria le ha offerto di proseguire il viaggio o di seguire un itinerario alternativo verso la destinazione finale, adottando le necessarie disposizioni a tal fine, e lei ha accettato tale offerta. |
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