Commission Implementing Regulation (EU) 2016/428 of 23 March 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions as regards the reporting of the Leverage Ratio (Text with EEA relevance)
Published date | 31 March 2016 |
Subject Matter | Internal market - Principles,Freedom of establishment |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 83, 31 March 2016 |
31.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 83/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/428 DELLA COMMISSIONE
del 23 marzo 2016
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza, relativamente alla segnalazione del coefficiente di leva finanziaria
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 430, paragrafo 2, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (2) specifica le modalità relative alle segnalazioni che gli enti sono tenuti a effettuare ai fini della loro conformità con il regolamento (UE) n. 575/2013. Dato che il quadro normativo istituito dal regolamento (UE) n. 575/2013 viene gradualmente integrato e modificato negli elementi non essenziali mediante l'adozione di norme tecniche di regolamentazione e di atti delegati, in questo caso sul coefficiente di leva finanziaria (3), ai fini della coerenza tra la normativa modificata e le informazioni di vigilanza che gli enti sono tenuti a trasmettere è opportuno modificare di conseguenza gli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza imposti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. |
(2) | Per garantire una corretta applicazione degli obblighi imposti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, è opportuno precisare le modalità di segnalazione a fini di vigilanza del coefficiente di leva finanziaria. Ai fini della chiarezza del diritto è opportuno sostituire vari modelli di segnalazione e le relative istruzioni. |
(3) | L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 (4). |
(4) | È opportuno concedere agli enti tempo sufficiente per adeguare le procedure di segnalazione e i processi informatici interni agli obblighi riveduti relativi alla segnalazione del coefficiente di leva finanziaria. La prima data di applicazione del presente regolamento di esecuzione dovrebbe pertanto essere posposta alla prima data di riferimento per le segnalazioni che cade sei mesi dopo la data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è così modificato:
1) | all'articolo 14, i paragrafi da 2 a 5 sono sostituiti dai seguenti: «2. I dati sono segnalati in base alla metodologia applicata al calcolo del coefficiente di leva finanziaria come coefficiente alla fine del trimestre. 3. Gli enti sono tenuti a segnalare le informazioni di cui all'allegato XI, parte II, punto 14, nel periodo di segnalazione successivo se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
|
2) | all'articolo 14, il paragrafo 6 è soppresso; |
3) | l'allegato X del regolamento (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo riportato nell'allegato I del presente regolamento; |
4) | l'allegato XI del regolamento (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla prima data di riferimento per le segnalazioni che cade sei mesi dopo la data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 37).
(4) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
ALLEGATO I
«ALLEGATO X
SEGNALAZIONE DELLA LEVA FINANZIARIA
MODELLI DI SEGNALAZIONE DEL COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA | |||
Codice del modello | Codice del modello | Nome del modello | Nome abbreviato |
47 | C 47.00 | Calcolo del coefficiente di leva finanziaria | LRCalc |
40 | C 40.00 | Trattamento alternativo della misura dell'esposizione | LR1 |
41 | C 41.00 | Elementi in bilancio e fuori bilancio — Ulteriore disaggregazione delle esposizioni | LR2 |
42 | C 42.00 | Definizione alternativa del capitale | LR3 |
43 | C 43.00 | Disaggregazione alternativa delle componenti della misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria | LR4 |
44 | C 44.00 | Informazioni di carattere generale | LR5 |
C40.00 — TRATTAMENTO ALTERNATIVO DELLA MISURA DELL'ESPOSIZIONE (LR1)
Rigaa | Colonna | ||||||||
010 | 020 | 040 | 050 | 070 | 075 | 085 | 120 | ||
Valore contabile di bilancio | Valore contabile presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM | Maggiorazione per SFT | Maggiorazione con il metodo del valore di mercato (presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM) | Importo nozionale / Valore nominale | Importo nozionale (con limitazioni) | Importo nozionale (con limitazioni) (stesso nome di riferimento) | Importo dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria ipoteticamente esentato | ||
010 | Derivati | ||||||||
020 | Derivati su crediti (protezione venduta) | ||||||||
030 | Derivati su crediti (protezione venduta) soggetti alla clausola di close-out | ||||||||
040 | Derivati su crediti (protezione venduta) non soggetti alla clausola di close-out | ||||||||
050 | Derivati su crediti (protezione acquistata) | ||||||||
060 | Derivati finanziari | ||||||||
070 | SFT coperte da accordo quadro di compensazione | ||||||||
080 | SFT non coperte da accordo quadro di compensazione | ||||||||
090 | Altre attività | ||||||||
100 | Elementi fuori bilancio a rischio basso secondo il metodo standardizzato (RSA), di cui: | ||||||||
110 | esposizioni rotative al dettaglio, di cui: | ||||||||
120 | impegni su carta di credito revocabili incondizionatamente | ||||||||
130 | impegni non rotativi revocabili incondizionatamente | ||||||||
140 | Elementi fuori bilancio a rischio medio-basso secondo l'RSA | ||||||||
150 | Elementi fuori bilancio a rischio medio secondo l'RSA | ||||||||
160 | Elementi fuori bilancio a rischio pieno secondo l'RSA | ||||||||
170 | (voce per memoria) Importi utilizzati di esposizioni rotative al dettaglio | ||||||||
180 | (voce per memoria) Importi utilizzati di impegni su carta di credito revocabili incondizionatamente | ||||||||
190 | (voce per memoria) Importi utilizzati di impegni revocabili incondizionatamente non rotativi | ||||||||
210 | Garanzie in contante ricevute in operazioni su derivati | ||||||||
220 | Crediti per garanzie in contante costituite in operazioni su derivati |
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