Commission Implementing Regulation (EU) 2016/428 of 23 March 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions as regards the reporting of the Leverage Ratio (Text with EEA relevance)

Published date31 March 2016
Subject MatterInternal market - Principles,Freedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 83, 31 March 2016
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31.3.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 83/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/428 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2016

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza, relativamente alla segnalazione del coefficiente di leva finanziaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 430, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (2) specifica le modalità relative alle segnalazioni che gli enti sono tenuti a effettuare ai fini della loro conformità con il regolamento (UE) n. 575/2013. Dato che il quadro normativo istituito dal regolamento (UE) n. 575/2013 viene gradualmente integrato e modificato negli elementi non essenziali mediante l'adozione di norme tecniche di regolamentazione e di atti delegati, in questo caso sul coefficiente di leva finanziaria (3), ai fini della coerenza tra la normativa modificata e le informazioni di vigilanza che gli enti sono tenuti a trasmettere è opportuno modificare di conseguenza gli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza imposti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.
(2) Per garantire una corretta applicazione degli obblighi imposti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, è opportuno precisare le modalità di segnalazione a fini di vigilanza del coefficiente di leva finanziaria. Ai fini della chiarezza del diritto è opportuno sostituire vari modelli di segnalazione e le relative istruzioni.
(3) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 (4).
(4) È opportuno concedere agli enti tempo sufficiente per adeguare le procedure di segnalazione e i processi informatici interni agli obblighi riveduti relativi alla segnalazione del coefficiente di leva finanziaria. La prima data di applicazione del presente regolamento di esecuzione dovrebbe pertanto essere posposta alla prima data di riferimento per le segnalazioni che cade sei mesi dopo la data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è così modificato:

1) all'articolo 14, i paragrafi da 2 a 5 sono sostituiti dai seguenti: «2. I dati sono segnalati in base alla metodologia applicata al calcolo del coefficiente di leva finanziaria come coefficiente alla fine del trimestre. 3. Gli enti sono tenuti a segnalare le informazioni di cui all'allegato XI, parte II, punto 14, nel periodo di segnalazione successivo se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a) la quota dei derivati di cui all'allegato XI, parte II, punto 7, è superiore all'1,5 %;
b) la quota dei derivati di cui all'allegato XI, parte II, punto 7, è superiore al 2,0 %.
Si applicano i criteri di inclusione di cui all'articolo 4, tranne il primo comma, lettera b), del presente paragrafo, nel qual caso gli enti iniziano a segnalare le informazioni dalla data di riferimento per le segnalazioni successiva a quella in cui hanno superato la soglia applicabile. 4. Gli enti per i quali il valore nozionale totale dei derivati di cui all'allegato XI, parte II, punto 9, è superiore a 10 miliardi di EUR segnalano le informazioni di cui all'allegato XI, parte II, punto 14, a prescindere dal fatto che la loro quota di derivati soddisfi o no le condizioni previste al paragrafo 3. Non si applicano i criteri di inclusione di cui all'articolo 4. Gli enti iniziano a segnalare le informazioni dalla data di riferimento per le segnalazioni successiva a quella in cui hanno superato la soglia applicabile. 5. Gli enti sono tenuti a segnalare le informazioni di cui all'allegato XI, parte II, punto 15, nel periodo di segnalazione successivo se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a) il volume dei derivati su crediti di cui all'allegato XI, parte II, punto 10, è superiore a 300 milioni di EUR;
b) il volume dei derivati su crediti di cui all'allegato XI, parte II, punto 10, è superiore a 500 milioni di EUR.
Si applicano i criteri di inclusione di cui all'articolo 4, tranne il primo comma, lettera b), del presente paragrafo, nel qual caso gli enti iniziano a segnalare le informazioni dalla data di riferimento per le segnalazioni successiva a quella in cui hanno superato la soglia applicabile.»;
2) all'articolo 14, il paragrafo 6 è soppresso;
3) l'allegato X del regolamento (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo riportato nell'allegato I del presente regolamento;
4) l'allegato XI del regolamento (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla prima data di riferimento per le segnalazioni che cade sei mesi dopo la data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(3) Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 37).

(4) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


ALLEGATO I

«ALLEGATO X

SEGNALAZIONE DELLA LEVA FINANZIARIA

MODELLI DI SEGNALAZIONE DEL COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA
Codice del modello Codice del modello Nome del modello Nome abbreviato
47 C 47.00 Calcolo del coefficiente di leva finanziaria LRCalc
40 C 40.00 Trattamento alternativo della misura dell'esposizione LR1
41 C 41.00 Elementi in bilancio e fuori bilancio — Ulteriore disaggregazione delle esposizioni LR2
42 C 42.00 Definizione alternativa del capitale LR3
43 C 43.00 Disaggregazione alternativa delle componenti della misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria LR4
44 C 44.00 Informazioni di carattere generale LR5


C40.00 — TRATTAMENTO ALTERNATIVO DELLA MISURA DELL'ESPOSIZIONE (LR1)

Rigaa Colonna
010 020 040 050 070 075 085 120
Valore contabile di bilancio Valore contabile presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM Maggiorazione per SFT Maggiorazione con il metodo del valore di mercato (presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM) Importo nozionale / Valore nominale Importo nozionale (con limitazioni) Importo nozionale (con limitazioni) (stesso nome di riferimento) Importo dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria ipoteticamente esentato
010 Derivati
020 Derivati su crediti (protezione venduta)
030 Derivati su crediti (protezione venduta) soggetti alla clausola di close-out
040 Derivati su crediti (protezione venduta) non soggetti alla clausola di close-out
050 Derivati su crediti (protezione acquistata)
060 Derivati finanziari
070 SFT coperte da accordo quadro di compensazione
080 SFT non coperte da accordo quadro di compensazione
090 Altre attività
100 Elementi fuori bilancio a rischio basso secondo il metodo standardizzato (RSA), di cui:
110 esposizioni rotative al dettaglio, di cui:
120 impegni su carta di credito revocabili incondizionatamente
130 impegni non rotativi revocabili incondizionatamente
140 Elementi fuori bilancio a rischio medio-basso secondo l'RSA
150 Elementi fuori bilancio a rischio medio secondo l'RSA
160 Elementi fuori bilancio a rischio pieno secondo l'RSA
170 (voce per memoria) Importi utilizzati di esposizioni rotative al dettaglio
180 (voce per memoria) Importi utilizzati di impegni su carta di credito revocabili incondizionatamente
190 (voce per memoria) Importi utilizzati di impegni revocabili incondizionatamente non rotativi
210 Garanzie in contante ricevute in operazioni su derivati
220 Crediti per garanzie in contante costituite in operazioni su derivati
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