Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1702 of 18 August 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 as regards templates and instructions (Text with EEA relevance)

Published date29 September 2016
Subject MatterFreedom of establishment,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 263, 29 September 2016
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29.9.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 263/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1702 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per quanto riguarda i modelli e le istruzioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 99, paragrafo 5, quarto comma, l’articolo 99, paragrafo 6, quarto comma, l’articolo 101, paragrafo 4, terzo comma, e l’articolo 394, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (2) stabilisce gli obblighi in relazione alle segnalazioni che gli enti sono tenuti ad effettuare ai fini della conformità al regolamento (UE) n. 575/2013. Dato che il quadro normativo istituito dal regolamento (UE) n. 575/2013 è in corso di graduale integrazione e modifica nei suoi elementi non essenziali mediante l’adozione di norme tecniche di regolamentazione, il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 deve essere aggiornato di conseguenza per riflettere tali norme.
(2) Per assicurare l’applicazione corretta e uniforme degli obblighi previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, è opportuno fornire ulteriori precisazioni in merito ai modelli, alle istruzioni e alle definizioni utilizzati dagli enti per le segnalazioni a fini di vigilanza. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 dovrebbe anch’esso essere aggiornato per correggere refusi, riferimenti sbagliati o incongruenze di formattazione individuati nel corso dell’applicazione del regolamento. Pertanto, per motivi di chiarezza giuridica, è opportuno sostituire vari modelli degli allegati I, III e IV e modificare alcune delle istruzioni contenute negli allegati II, V, VII e IX.
(3) Per dare agli enti e alle autorità competenti il tempo necessario per attuare le modifiche di cui al presente regolamento, è opportuno che esso si applichi a decorrere dal 1o dicembre 2016.
(4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
(5) Dato che le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 non comportano cambiamenti significativi sotto il profilo sostanziale, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l’ABE non ha svolto una consultazione pubblica aperta, ritenendola sproporzionata rispetto all’oggetto e all’impatto del progetto di norme tecniche di attuazione in questione.
(6) Pertanto, il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è così modificato:

1) L’indice e i modelli 2, 4, 7, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 18 e 21 dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 sono sostituiti dall’indice e dai modelli di cui all’allegato I del presente regolamento.
2) L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo dell’allegato II del presente regolamento.
3) I modelli 1.2, 2, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31, 41, 43 e 45 dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 sono sostituiti dai modelli di cui all’allegato III del presente regolamento.
4) L’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo dell’allegato IV del presente regolamento.
5) L’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo dell’allegato V del presente regolamento.
6) L’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo dell’allegato VI del presente regolamento.
7) L’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo dell’allegato VII del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o dicembre 2016 e la prima data di riferimento per le segnalazioni è il 31 dicembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(3) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


ALLEGATO I

SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I FONDI PROPRI E I REQUISITI DI FONDI PROPRI

MODELLI COREP
Numero del modello Codice del modello Nome del modello/gruppo di modelli Nome abbreviato
ADEGUATEZZA PATRIMONIALE CA
1 C 01.00 FONDI PROPRI CA1
2 C 02.00 REQUISITI DI FONDI PROPRI CA2
3 C 03.00 COEFFICIENTI DI CAPITALE CA3
4 C 04.00 VOCI PER MEMORIA CA4
DISPOSIZIONI TRANSITORIE CA5
5,1 C 05.01 DISPOSIZIONI TRANSITORIE CA5.1
5,2 C 05.02 STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO CA5.2
SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO GS
6,1 C 06.01 SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI - TOTALE GS Total
6,2 C 06.02 SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI GS
RISCHIO DI CREDITO CR
7 C 07.00 RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI CR SA
RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI CR IRB
8,1 C 08.01 RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI CR IRB 1
8,2 C 08.02 RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (ripartizione per classe o pool di debitori) CR IRB 2
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA CR GB
9,1 C 09.01 Tabella 9.1 - Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore (esposizioni secondo il metodo standardizzato) CR GB 1
9,2 C 09.02 Tabella 9.2 - Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore (esposizioni secondo il metodo IRB) CR GB 2
9,4 C 09.04 Tabella 9.4 – Ripartizione delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica per paese e del coefficiente anticiclico specifico dell'ente CCB
RISCHIO DI CREDITO: PATRIMONIO NETTO - METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI CR EQU IRB
10,1 C 10.01 RISCHIO DI CREDITO: PATRIMONIO NETTO - METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI CR EQU IRB 1
10,2 C 10.02 RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE - METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI. RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PERCLASSE DI DEBITORI IN BASE AL METODO PD/LGD: CR EQU IRB 2
11 C 11.00 RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA CR SETT
12 C 12.00 RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI - METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI CR SEC SA
13 C 13.00 RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI - METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI CR SEC IRB
14 C 14.00 INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI CR SEC Details
RISCHIO OPERATIVO OPR
16 C 16.00 RISCHIO OPERATIVO OPR
17 C 17.00 RISCHIO OPERATIVO: PERDITE LORDE PER LINEA DI BUSINESS E TIPOLOGIA DI EVENTO NELL'ULTIMO ANNO OPR Details
RISCHIO DI MERCATO MKR
18 C 18.00 RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI MKR SA TDI
19 C 19.00 RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI MKR SA SEC
20 C 20.00 RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE MKR SA CTP
21 C 21.00 RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE MKR SA EQU
22 C 22.00 RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO MKR SA FX
23 C 23.00 RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI MKR SA COM
24 C 24.00 MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO MKR IM
25 C 25.00 RISCHIO DI RETTIFICA DI VALORE SU CREDITI CVA


C 02.00 - REQUISITI DI FONDI PROPRI (CA2)

Riga Voce Etichetta Importo
010 1 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
020 1* di cui: imprese d'investimento ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, e dell'articolo 98 del CRR
030 1** di cui: imprese d'investimento ai sensi dell'articolo 96,
...

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