Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1313 of 1 August 2016 amending Implementation Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance glyphosate (Text with EEA relevance)

Published date02 August 2016
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 208, 2 August 2016
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2.8.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 208/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1313 DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva glifosato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la prima alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La sostanza attiva è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) dalla direttiva 2001/99/CE della Commissione (3).
(2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).
(3) L'approvazione della sostanza attiva glifosato, come indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade sei mesi dopo la data di ricevimento da parte della Commissione del parere del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, o entro il 31 dicembre 2017 se questa data è anteriore.
(4) Il 30 ottobre 2015 (5) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha trasmesso alla Commissione la sua dichiarazione sulla valutazione tossicologica dell'ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2), una sostanza usata di frequente come coformulante nei prodotti fitosanitari contenenti glifosato. L'Autorità ha concluso che, rispetto al glifosato, in tutti i punti finali esaminati sono stati osservati effetti tossici significativi dell'ammina di sego polietossilata. Un altro motivo di preoccupazione che è stato segnalato riguarda il potenziale dell'ammina di sego polietossilata di incidere negativamente sulla salute umana se impiegata nei prodotti fitosanitari contenenti glifosato. L'Autorità ha inoltre ritenuto che una probabile spiegazione dei dati medici negli esseri umani per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti glifosato è che la tossicità deriva soprattutto dalla componente ammina di sego polietossilata nella formulazione.
(5) A norma della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) in combinato disposto con l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo di pesticidi. Poiché i prodotti fitosanitari contenenti glifosato sono ampiamente utilizzati in applicazioni non agricole, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l'utilizzo di tali prodotti sia ridotto al minimo o vietato in aree quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini,
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