Commission Implementing Regulation (EU) No 1124/2013 of 8 November 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance bifenox Text with EEA relevance

Published date09 November 2013
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 299, 9 November 2013
L_2013299IT.01003401.xml
9.11.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 299/34

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1124/2013 DELLA COMMISSIONE

dell’8 novembre 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva bifenox

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la prima alternativa all’articolo 21, paragrafo 3, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Con la direttiva 2008/66/CE della Commissione (2) il bifenox è stato iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).
(2) Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009; esse sono elencate nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).
(3) Conformemente alle disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009 il Belgio ha presentato alla Commissione una richiesta di riesaminare l’approvazione del bifenox alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche derivanti dalle informazioni trasmesse a tale Stato membro dal notificante a norma dell’articolo 56, paragrafo 1, di detto regolamento. Tali informazioni riguardavano la formazione di nitrofene derivante dall’applicazione del bifenox.
(4) Il Belgio ha valutato le informazioni fornite dal notificante. In data 21 marzo 2013 ha presentato la sua valutazione, sotto forma di addendum al progetto di relazione di valutazione, agli altri Stati membri, alla Commissione e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità»).
(5) Alla luce di tali informazioni la Commissione ha ritenuto che il bifenox non soddisfacesse più i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(6) La Commissione ha invitato il notificante a presentare le proprie osservazioni.
(7) La Commissione è giunta alla seguente conclusione: in considerazione del fatto che in determinate condizioni ambientali l’impiego del bifenox può determinare la formazione di nitrofene, un rischio per
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