Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354 della Commissione, del 20 luglio 2017, che specifica le modalità di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Published date | 21 July 2017 |
Subject Matter | tutela dei consumatori,telecomunicazioni,protección del consumidor,telecomunicaciones,protection des consommateurs,télécommunications |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 190, 21 luglio 2017,Diario Oficial de la Unión Europea, L 190, 21 de julio de 2017,Journal officiel de l'Union européenne, L 190, 21 juillet 2017 |
02017R1354 — IT — 21.07.2017 — 000.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
►B | REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1354 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 2017 che specifica le modalità di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 190 dell'21.7.2017, pag. 7) |
Rettificato da:
►C1 | Rettifica, GU L 300, 27.11.2018, pag. 14 (2017/1354) |
▼B
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1354 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2017
che specifica le modalità di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Il presente regolamento specifica le modalità di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE e si applica soltanto alle apparecchiature radio soggette a restrizioni applicabili alla messa in servizio o a requisiti in materia di autorizzazione per l'uso in almeno uno Stato membro.
Articolo 2
1. Se le apparecchiature radio sono soggette a restrizioni applicabili alla messa in servizio o a requisiti in materia di autorizzazione per l'uso come disposto dall'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE, l'imballaggio di tali apparecchiature indica in modo visibile e leggibile:
a) un pittogramma, come stabilito all'allegato I; o
b) la dicitura «Restrizioni o Requisiti in» in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato, seguita dalla abbreviazioni degli Stati membri, come stabilito nell'allegato II, qualora vi siano tali restrizioni o requisiti.
2. Se le apparecchiature radio sono soggette a restrizioni applicabili alla messa in servizio o a requisiti in materia di autorizzazione per l'uso come disposto...
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