Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354 della Commissione, del 20 luglio 2017, che specifica le modalità di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

Published date21 July 2017
Subject Mattertutela dei consumatori,telecomunicazioni,protección del consumidor,telecomunicaciones,protection des consommateurs,télécommunications
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 190, 21 luglio 2017,Diario Oficial de la Unión Europea, L 190, 21 de julio de 2017,Journal officiel de l'Union européenne, L 190, 21 juillet 2017
TESTO consolidato: 32017R1354 — IT — 21.07.2017

02017R1354 — IT — 21.07.2017 — 000.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1354 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 2017 che specifica le modalità di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 190 dell'21.7.2017, pag. 7)


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 300, 27.11.2018, pag. 14 (2017/1354)




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1354 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2017

che specifica le modalità di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Il presente regolamento specifica le modalità di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE e si applica soltanto alle apparecchiature radio soggette a restrizioni applicabili alla messa in servizio o a requisiti in materia di autorizzazione per l'uso in almeno uno Stato membro.

Articolo 2

1. Se le apparecchiature radio sono soggette a restrizioni applicabili alla messa in servizio o a requisiti in materia di autorizzazione per l'uso come disposto dall'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE, l'imballaggio di tali apparecchiature indica in modo visibile e leggibile:

a) un pittogramma, come stabilito all'allegato I; o

b) la dicitura «Restrizioni o Requisiti in» in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato, seguita dalla abbreviazioni degli Stati membri, come stabilito nell'allegato II, qualora vi siano tali restrizioni o requisiti.

2. Se le apparecchiature radio sono soggette a restrizioni applicabili alla messa in servizio o a requisiti in materia di autorizzazione per l'uso come disposto...

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