REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1602 DELLA COMMISSIONE
dell'11 ottobre 2018
che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC») che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell’Unione e di altre politiche unionali relative all’importazione o all’esportazione di merci. |
(2) | Ai fini della semplificazione normativa è opportuno ammodernare la NC e adeguarne la struttura. |
(3) | È necessario modificare la NC al fine di introdurre la progressiva riduzione dei dazi doganali per le banane fresche, conformemente alla decisione 2011/194/UE del Consiglio (2), e per i prodotti contemplati dall’accordo in forma di dichiarazione sull’ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione (ITA 2), conformemente alla decisione (UE) 2016/971 del Consiglio (3). |
(4) | È inoltre necessario modificare la NC per tener conto dell’evoluzione delle esigenze in materia di statistiche e di politica commerciale nonché degli sviluppi tecnologici e commerciali, cancellando i codici obsoleti e introducendo nuove sottovoci per agevolare il monitoraggio di merci specifiche; è inoltre necessario adeguare l’elenco delle denominazioni comuni internazionali [allegato 3 della sezione II della parte terza (Allegati tariffari) della NC] e l’elenco dei prodotti farmaceutici intermedi, vale a dire composti dei tipi utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti [allegato 6 della sezione II della parte terza (Allegati tariffari) della NC], che sono esenti da dazio. |
(5) | Per monitorare meglio il mercato in crescita dei «aminati per il corpo di lattine per bevande» e dei «laminati per le chiusure e laminati per le linguette di lattine per bevande», è necessario creare nuovi codici NC nella sottovoce 7606 12 e definire questi prodotti nell’ambito di una nuova nota complementare 2 del capitolo 76. |
(6) | A fini di chiarezza, occorre inoltre apportare alcune modifiche minori per armonizzare le diverse versioni linguistiche del testo. |
(7) | Con effetto dal 1o gennaio 2019, l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 dovrebbe essere sostituito da una versione completa e aggiornata della nomenclatura combinata corredata delle aliquote dei dazi autonomi e convenzionali risultanti dalle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione. |
(8) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1)GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2)Decisione 2011/194/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, relativa alla conclusione dell’accordo di Ginevra sul commercio delle banane tra l’Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela, e dell’accordo sul commercio delle banane tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 66).
(3)Decisione (UE) 2016/971 del Consiglio, del 17 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, di un accordo in forma di dichiarazione sull’ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione (ITA) (GU L 161 del 18.6.2016, pag. 2).
ALLEGATO I
NOMENCLATURA COMBINATA
SOMMARIO
PARTE PRIMA — DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Titolo I — Regole generali
A. | Regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata | 15 |
B. | Regole generali relative ai dazi | 16 |
C. | Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi | 17 |
Titolo II — Disposizioni speciali
A. | Prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento | 17 |
B. | Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili | 19 |
C. | Prodotti farmaceutici | 21 |
D. | Tassazione forfettaria | 21 |
E. | Contenitori e imballaggi | 23 |
F. | Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci | 23 |
Elenco dei segni, abbreviazioni e simboli | 25 |
Elenco delle unità supplementari | 26 |
PARTE SECONDA — TABELLA DEI DAZI
Capitolo
Sezione I
Animali vivi e prodotti del regno animale
2. | Carni e frattaglie commestibili | 33 |
3. | Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici | 50 |
4. | Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove | 73 |
5. | Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove | 85 |
Sezione II
Prodotti del regno vegetale
6. | Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale | 87 |
7. | Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili | 90 |
8. | Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni | 96 |
9. | Caffè, tè, mate e spezie | 103 |
11. | Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento | 111 |
12. | Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi | 116 |
13. | Gomma lacca, gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali | 121 |
14. | Materie vegetali da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove | 123 |
Sezione III
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale
15. | Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale | 125 |
Sezione IV
Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati
16. | Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici | 135 |
17. | Zuccheri e prodotti a base di zuccheri | 141 |
18. | Cacao e sue preparazioni | 145 |
19. | Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria | 148 |
20. | Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante | 153 |
21. | Preparazioni alimentari diverse | 173 |
22. | Bevande, liquidi alcolici ed aceti | 177 |
23. | Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali | 190 |
24. | Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati | 195 |
Sezione V
Prodotti minerali
25. | Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi | 197 |
26. | Minerali, scorie e ceneri | 203 |
27. | Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali | 206 |
Sezione VI
Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse
28. | Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi | 217 |
29. | Prodotti chimici organici | 232 |
30. | Prodotti farmaceutici | 259 |
32. | Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri | 268 |
33. | Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche | 273 |
34. | Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l’odontoiatria» e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso | 276 |
35. | Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi | 279 |
36. | Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili | 282 |
37. | Prodotti per la fotografia o per la cinematografia | 283 |
38. | Prodotti vari delle industrie chimiche | 286 |
Sezione VII
Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma
39. | Materie plastiche e lavori di tali materie | 299 |
40. | Gomma e lavori di gomma | 314 |
Sezione VIII
Pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di queste materie; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella
41. | Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio | 321 |
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