Commission Implementing Regulation (EU) No 1022/2011 of 14 October 2011 concerning the non-renewal of the approval of the active substance cyclanilide in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 Text with EEA relevance

Published date15 October 2011
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 270, 15 October 2011
L_2011270IT.01002001.xml
15.10.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270/20

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1022/2011 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2011

concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva ciclanilide conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 20 e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La sostanza attiva ciclanilide era iscritta nell’allegato I alla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2), per un periodo che scade il 31 ottobre 2011.
(2) Per consentire ai richiedenti di elaborare le loro domande e alla Commissione di valutarle e decidere in merito, la suddetta iscrizione è stata estesa fino al 31 dicembre 2015 dalla direttiva 2010/77/UE, del 10 novembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne le scadenze dell’iscrizione di determinate sostanze attive nell’allegato I (3).
(3) A norma dell’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la suddetta sostanza era stata iscritta nella parte A dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (4) e si deve quindi presumere che sia stata approvata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(4) La Commissione non ha però ricevuto domande relative alla sostanza attiva in questione e la scadenza prevista per la presentazione di dette domande dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell’iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l’elenco di tali sostanze (5) è stata superata.
(5) Di conseguenza, l’approvazione della suddetta sostanza attiva non
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