Commission Implementing Regulation (EU) No 829/2013 of 29 August 2013 approving the active substance Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 Text with EEA relevance

Published date30 August 2013
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 232, 30 August 2013
L_2013232IT.01002901.xml
30.8.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 232/29

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 829/2013 DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 2013

che approva la sostanza attiva Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134 a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone che la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per lo Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134 le condizioni di cui all’articolo 80, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte dalla decisione 2008/599/CE della Commissione (3).
(2) Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 28 agosto 2007 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla Sourcon-Padena GmbH & Co. KG una domanda di iscrizione della sostanza attiva Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2008/599/CE ha riconosciuto la completezza del fascicolo, ritenendolo in linea di massima conforme ai requisiti in materia di dati e di informazioni stabiliti dagli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
(3) Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e animale e sull’ambiente sono stati valutati per gli impieghi proposti dal richiedente in conformità alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Il 3 novembre 2009 lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione.
(4) Tale progetto è stato riesaminato dagli Stati membri e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità»), che in data 12 novembre 2012 ha presentato alla Commissione le sue conclusioni (4) sulla valutazione del rischio di impiego della sostanza attiva Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134 come antiparassitario. Il progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell’Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvati il 16 luglio 2013 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo allo Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134.
(5) Sulla scorta dei vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti lo Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134 possono essere considerati in generale conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare lo Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134.
(6) A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre alcune condizioni e restrizioni. In particolare occorre chiedere ulteriori informazioni di conferma.
(7) È opportuno far trascorrere un periodo di tempo ragionevole prima dell’approvazione, per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni derivanti dall’approvazione.
(8) Fatti salvi gli obblighi conseguenti all’approvazione, stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, e tenuto conto della particolare situazione dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno tuttavia applicate le seguenti disposizioni. Va concesso agli Stati membri un periodo di sei mesi a decorrere dall’approvazione per riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti lo Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134. Gli Stati membri sono tenuti a modificare, sostituire o revocare, secondo i casi, le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine di cui sopra, occorre prevedere un periodo più
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