Reglamento de Ejecución (UE) 2019/576 de la Comisión, de 10 de abril de 2019, que impone un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de mezclas de urea con nitrato de amonio originarias de Rusia, Trinidad y Tobago y los Estados Unidos

Published date11 April 2019
Subject Matterdumping
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 100, 11 aprile 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 100, 11 avril 2019,Diario Oficial de la Unión Europea, L 100, 11 de abril de 2019
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11.4.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 100/7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/576 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2019

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originarie della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) in particolare l'articolo 7,

dopo aver consultato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Apertura

(1) Il 13 agosto 2018 la Commissione europea ha aperto un'inchiesta antidumping riguardante le importazioni nell'Unione di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America («i paesi interessati») sulla base dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio («il regolamento di base»). L'avviso di apertura («avviso di apertura») è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).
(2) La Commissione ha aperto l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 29 giugno 2018 da Fertilizers Europe («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale dell'Unione di miscugli di urea e nitrato di ammonio («UAN»). La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di dumping e di conseguente pregiudizio notevole sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2. Registrazione

(3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/455 del 20 marzo 2019 (3) («il regolamento relativo alla registrazione») la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base.

1.3. Parti interessate

(4) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, i produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e le autorità della Federazione russa («Russia»), di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America («USA»), gli importatori e le associazioni noti che rappresentano gli interessi degli utilizzatori e altre associazioni notoriamente interessate all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.
(5) Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di richiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.
(6) I produttori esportatori in Russia e negli USA che hanno collaborato hanno affermato che i denuncianti non erano legittimati ad agire e che non vi erano elementi di prova di pratiche di dumping e di pregiudizio sufficienti per avviare l'inchiesta.
(7) La Commissione ha respinto le due argomentazioni. La Commissione ha effettuato controlli incrociati e ha confermato le conclusioni contenute nella nota al fascicolo sulla legittimità ad agire consultabile dalle parti interessate, secondo le quali la denuncia è stata presentata per conto di produttori che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale di UAN dell'Unione. Inoltre, la Commissione ha condotto un esame della denuncia conformemente all'articolo 5 del regolamento di base, giungendo alla conclusione che i requisiti per l'apertura di un'inchiesta sono stati soddisfatti, ossia che l'adeguatezza e l'esattezza degli elementi di prova presentati dal denunciante erano sufficienti. Secondo l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base, una denuncia deve contenere tutte le informazioni di cui il denunciante può disporre relativamente ai fattori in essa indicati. Sulla base degli elementi di prova forniti, come emerge dalla valutazione effettuata dalla Commissione, tale requisito è stato soddisfatto.

1.4. Campionamento

(8) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

1.4.1. Campionamento dei produttori dell'Unione

(9) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato di aver deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta mediante campionamento e di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione provvisorio sulla base della produzione dichiarata e del volume delle vendite dell'Unione, da parte dei produttori dell'Unione, nell'ambito dell'analisi preliminare della valutazione della legittimazione ad agire. Il campione provvisorio così stabilito era costituito da tre produttori dell'Unione che rappresentavano circa il 70 % della produzione e delle vendite dell'Unione in base alle informazioni disponibili. I dettagli di questo campione provvisorio sono stati messi a disposizione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e la Commissione le ha invitate a presentare le loro osservazioni.
(10) Subito dopo l'apertura, uno dei produttori inseriti nel campione provvisorio, Yara Sluiskil B.V., ha informato la Commissione di non voler collaborare. Inoltre, due produttori dell'Unione hanno inviato risposte alla valutazione preliminare della legittimazione ad agire in seguito alla pubblicazione dell'avviso di apertura. La Commissione ha preso in considerazione tali dati dei produttori dell'Unione sulla produzione e le vendite al fine di stabilire il campione finale.
(11) Varie parti interessate hanno presentato ulteriori osservazioni in merito al campione provvisorio. La Commissione ha tenuto conto delle osservazioni e ha spiegato, nella nota relativa al fascicolo il 5 settembre 2018, il motivo per cui tali osservazioni non hanno inciso sulla selezione del campione finale.
(12) È stato pertanto mantenuto l'approccio della Commissione per effettuare il campionamento, a norma dell'articolo 17 del regolamento antidumping di base, basato sul volume della produzione e delle vendite del prodotto simile nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.
(13) Dato che Yara Sluiskil B.V. non desiderava collaborare, la Commissione ha deciso di sostituirlo con OCI Nitrogen. Il campione finale dei produttori dell'Unione, comprendente AB Achema, Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy S.A. e OCI Nitrogen B.V., rappresentava più del 50 % della produzione e del volume delle vendite del prodotto simile totali dell'Unione. Esso è rappresentativo dell'industria dell'Unione.

1.4.2. Campionamento degli importatori

(14) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
(15) Diversi importatori indipendenti si sono manifestati come parti interessate, ma solo tre hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In considerazione del numero ridotto delle risposte ricevute, la Commissione ha deciso che il campionamento non fosse necessario. Tutti e tre gli importatori sono stati invitati a compilare un questionario.

1.4.3. Campionamento dei produttori esportatori di Russia, Trinidad e Tobago e USA

(16) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti di Russia, Trinidad e Tobago e USA a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle missioni della Federazione russa, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.
(17) Due produttori esportatori della Russia, un produttore esportatore di Trinidad e Tobago e un produttore esportatore degli USA hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione.
(18) In considerazione del ridotto numero di risposte dai produttori esportatori, la Commissione ha deciso che il campionamento non fosse necessario.
(19) Con nota del 21 agosto 2018 tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità dei paesi interessati sono stati informati in merito alla selezione delle società da sottoporre all'inchiesta. Non sono state ricevute osservazioni al riguardo.

1.5. Risposte al questionario

(20) La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, al denunciante, ai tre importatori indipendenti che si erano manifestati, ai quattro produttori esportatori dei paesi interessati e a tutte le associazioni degli utilizzatori e agli operatori economici che si sono manifestati e hanno richiesto un questionario.
(21) Nella denuncia, il denunciante ha fornito sufficienti elementi di prova dell'esistenza di distorsioni relative alle materie prime in Russia per quanto riguarda il prodotto in esame. Pertanto, come annunciato nell'avviso di apertura, l'inchiesta riguarda tali distorsioni relative alle materie prime ed è volta a determinare l'eventuale applicazione alla Russia delle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base. Per questo motivo la Commissione ha inviato un questionario aggiuntivo al governo russo.
(22) Hanno risposto al questionario i tre
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