Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2451 of 2 December 2015 laying down implementing technical standards with regard to the templates and structure of the disclosure of specific information by supervisory authorities in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Published date31 December 2015
Subject MatterApproximation of laws,Financial provisions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 347, 31 December 2015
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31.12.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347/1224

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2451 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2015

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli e la struttura di specifiche informazioni che le autorità di vigilanza devono rendere pubbliche conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Per promuovere un livello uniforme di trasparenza e responsabilità delle autorità di vigilanza e per assicurare che le informazioni rese pubbliche ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE siano facilmente accessibili e comparabili, è necessario prevedere norme comuni sulla struttura e il formato delle informazioni da rendere pubbliche.
(2) Per assicurare condizioni uniformi di pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettere c) e d), della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza dovrebbero utilizzare modelli specifici.
(3) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione.
(4) L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Pubblicazione delle informazioni sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e sugli orientamenti generali

Le autorità di vigilanza pubblicano le informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/138/CE, sotto i seguenti titoli:

(a) disposizioni legislative dell'Unione in materia di assicurazioni direttamente applicabili nel territorio dello Stato membro di origine;
(b) testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e degli orientamenti generali in materia di assicurazioni, basate sulle disposizioni legislative dell'Unione o che le recepiscono o che sono altrimenti applicabili nello Stato membro di origine.

Articolo 2

Pubblicazione delle informazioni sulla procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza

1. Le autorità di vigilanza pubblicano le informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, secondo l'ordine dei compiti specificati all'articolo 36, paragrafo 2, lettere da a) a f), della direttiva 2009/138/CE.

2. Le autorità di vigilanza forniscono contestualmente un quadro generale delle modalità secondo le quali hanno effettuato il riesame e la valutazione di cui all'articolo 36 della direttiva 2009/138/CE.

Articolo 3

Pubblicazione delle informazioni sui dati statistici aggregati

Per la pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/138/CE, dell'articolo 316 del regolamento delegato (UE) 2015/35 (3) della Commissione e dell'allegato XXI dello stesso regolamento, le autorità di vigilanza utilizzano il modello di cui all'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II.

Articolo 4

Pubblicazione delle informazioni sull'esercizio delle opzioni previste dalla direttiva 2009/138/CE

Le autorità di vigilanza che forniscono le informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2009/138/CE pubblicano dette informazioni utilizzando il modello di cui all'allegato III.

Articolo 5

Pubblicazione delle informazioni sugli obiettivi, le funzioni e le attività della vigilanza

Le autorità di vigilanza pubblicano le informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2009/138/CE, sotto i seguenti titoli:

(a) obiettivi della vigilanza;
(b) principali funzioni della vigilanza;
(c) principali aree di attività di vigilanza in corso e programmate.

Articolo 6

Struttura dell'informativa sul sito web dell'autorità di vigilanza

Quando pubblicano online le informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza assicurano che le informazioni siano presentate sotto i seguenti titoli:

(a) «Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e orientamenti generali», in ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/138/CE;
(b) «Procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza», in ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2009/138/CE;
(c) «Dati statistici aggregati», in ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/138/CE;
(d) «Esercizio delle opzioni previste dalla direttiva 2009/138/CE», in ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2009/138/CE;
(e) «Obiettivi della vigilanza e sue principali funzioni e attività», in ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2009/138/CE.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(2) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(3) Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).


ALLEGATO I

MODELLI PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI STATISTICI AGGREGATI

Per la pubblicazione dei dati statistici aggregati di cui all'articolo 3 devono essere utilizzati i seguenti modelli A, B, C e D.

MODELLO A PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI STATISTICI AGGREGATI RELATIVI ALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE SOGGETTE A VIGILANZA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE

Numero della cella Elemento 31.12.(x-4) 31.12.(x-3) 31.12.(x-2) 31.12.(x-1)
Tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione Imprese di assicurazione vita Imprese di assicurazione non vita Imprese di assicurazione che esercitano simultaneamente attività di assicurazione vita e non vita Imprese di riassicurazione Tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione Imprese di assicurazione vita Imprese di assicurazione non vita Imprese di assicurazione che esercitano simultaneamente attività di assicurazione vita e non vita Imprese di riassicurazione Tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione Imprese di assicurazione vita Imprese di assicurazione non vita Imprese di assicurazione che esercitano simultaneamente attività di assicurazione vita e non vita Imprese di riassicurazione Tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione Imprese di assicurazione vita Imprese di assicurazione non vita Imprese di assicurazione che esercitano simultaneamente attività di assicurazione vita e non vita Imprese di riassicurazione
TIPI DI IMPRESE
AS1a Numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione
AS1b Numero di succursali di cui alla definizione dell'articolo 13, punto 11), della direttiva 2009/138/CE stabilite nello Stato membro dell'autorità di vigilanza
AS1c Numero di succursali di cui all'articolo 162, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE stabilite nello Stato membro dell'autorità di vigilanza
AS2 Numero di succursali nell'Unione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione stabilite nello Stato membro dell'autorità di vigilanza che esercitano attività rilevanti in uno o più altri Stati membri
AS3 Numero di imprese di assicurazione stabilite nello Stato membro dell'autorità di vigilanza che esercitano attività in altri Stati membri nell'ambito della libera prestazione di servizi N/A N/A N/A N/A
AS4a Numero di imprese di assicurazione stabilite in altri Stati membri che hanno notificato l'intenzione di esercitare attività nello Stato membro dell'autorità di vigilanza nell'ambito della libera prestazione di servizi N/A N/A N/A N/A
AS4b Numero di imprese di assicurazione stabilite in altri Stati membri che
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