Commission Implementing Regulation (EU) No 87/2012 of 1 February 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance clethodim Text with EEA relevance

Published date02 February 2012
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 30, 2 February 2012
L_2012030IT.01000801.xml
2.2.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 30/8

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 87/2012 DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2012

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva cletodim

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) Con la direttiva 2011/21/UE della Commissione (2) il cletodim è stato iscritto quale sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ai fini del suo utilizzo come erbicida sulle barbabietole da zucchero. Dalla sostituzione della direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009, detta sostanza è considerata approvata a norma di tale regolamento ed è elencata nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (3).
(2) Il 14 febbraio 2011 Arysta LifeScience, su richiesta della quale il cletodim è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, ha presentato una domanda di modifica delle condizioni di iscrizione del cletodim per consentirne l'impiego come erbicida su colture diverse dalla barbabietola da zucchero. La domanda, che era corredata di informazioni complementari, è stata presentata ai Paesi Bassi, designati Stato membro relatore con il regolamento (CE) n. 1490/2002 (4).
(3) I Paesi Bassi hanno valutato le informazioni complementari fornite dal richiedente e hanno redatto un addendum al progetto di relazione di valutazione. Hanno presentato tale addendum alla Commissione il 28 marzo 2011 e lo hanno trasmesso agli altri Stati membri e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») con l'invito a formulare osservazioni che essi hanno poi provveduto a inviare alla Commissione.
(4) L'Autorità ha organizzato una consultazione di esperti sull'addendum al progetto di relazione di valutazione. Il 15 ottobre 2011 l'Autorità ha comunicato le proprie conclusioni al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione e le ha rese pubbliche. Sulla base delle osservazioni del richiedente essa ha modificato le proprie conclusioni. Ha trasmesso le conclusioni modificate al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione e le ha rese pubbliche il 18 novembre 2011 (5).
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