Commission Implementing Regulation (EU) No 1150/2013 of 14 November 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance rape seed oil Text with EEA relevance

Published date15 November 2013
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 305, 15 November 2013
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15.11.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 305/13

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1150/2013 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva olio di colza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La sostanza attiva olio di colza era stata inserita nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE (2) del Consiglio dalla direttiva 2008/127/CE (3) della Commissione in conformità alla procedura di cui all’articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004 (4) della Commissione. In seguito alla sostituzione della direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009, la suddetta sostanza si considera approvata ai sensi di tale regolamento e compare nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (5) della Commissione.
(2) In data 18 dicembre 2012, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (in prosieguo, «l’Autorità») ha presentato alla Commissione, in conformità all’articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004, il proprio parere sul progetto di relazione di riesame della sostanza attiva olio di colza (6). L’Autorità ha inviato il proprio parere sull’olio di colza al notificante. La Commissione lo ha invitato a presentare osservazioni sul progetto di relazione di riesame riguardante l’olio di colza. Tale progetto e il parere dell’Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e, in data 3 ottobre 2013, approvati come relazione di riesame della Commissione sull’olio di colza.
(3) Si conferma che la sostanza attiva olio di colza deve considerarsi approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(4) In conformità all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre modificare le condizioni di approvazione dell’olio di colza riguardo alla quantità massima dell’impurità tossicologicamente rilevante acido erucico.
(5) L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 va modificato di conseguenza.
(6) È necessario dare agli Stati membri il tempo necessario per modificare o revocare autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti olio di colza.
(7) È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole prima dell’entrata in vigore del presente regolamento al fine di
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