Commission Implementing Regulation (EU) No 369/2012 of 27 April 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substances blood meal, calcium carbide, calcium carbonate, limestone, pepper and quartz sand Text with EEA relevance

Published date28 April 2012
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 116, 28 April 2012
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28.4.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 116/19

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 369/2012 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2012

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive farina di sangue, carburo di calcio, carbonato di calcio, calcare, pepe e sabbia di quarzo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Le sostanze attive farina di sangue, carburo di calcio, carbonato di calcio, calcare, pepe e sabbia di quarzo sono state iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) dalla direttiva 2008/127/CE della Commissione (3) conformemente alla procedura prevista dall'articolo 11 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione (4), del 3 dicembre 2004, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio. Dopo la sostituzione della direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009, dette sostanze sono considerate approvate in base a tale regolamento e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (5).
(2) A norma dell'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito "l'Autorità", ha presentato alla Commissione le sue conclusioni riguardo alla revisione inter pares per la farina di sangue (6) il 26 settembre 2011, per il carburo di calcio (7) il 17 ottobre 2011, per il carbonato di calcio (8) e per il calcare (9) il 6 luglio 2011, per il residuo d'estrazione della polvere di pepe (10) il 4 luglio 2011 e per la sabbia di quarzo (11) il 6 luglio 2011. I progetti dei rapporti di valutazione e le conclusioni dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e perfezionati il 9 marzo 2012 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione per la farina di sangue, il carburo di calcio, il carbonato di calcio, il calcare, il residuo d'estrazione della polvere di pepe e la sabbia di quarzo.
(3) A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione ha invitato i notificanti a presentare osservazioni in merito alle conclusioni dell'Autorità. Inoltre, in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, di detto regolamento, la Commissione ha invitato i notificanti a presentare osservazioni sui progetti dei rapporti di riesame relativi alle sostanze farina di sangue, carburo di calcio, carbonato di calcio, calcare, residuo d'estrazione della polvere di pepe e sabbia di quarzo. I notificanti hanno presentato osservazioni che sono state esaminate con attenzione.
(4) Si conferma che le sostanze attive farina di sangue, carburo di calcio, carbonato di calcio, calcare, pepe e sabbia di quarzo devono essere considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(5) A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre modificare le condizioni di approvazione delle sostanze farina di sangue, carburo di calcio, carbonato di calcio, calcare, pepe e sabbia di quarzo. In particolare, è opportuno esigere ulteriori informazioni di verifica per quanto riguarda la farina di sangue, il carbonato di calcio e il pepe. Allo stesso tempo occorre operare determinati adeguamenti tecnici, in particolare sostituendo il nome della sostanza attiva "pepe" con "residuo d'estrazione della polvere di pepe".
(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011.
(7) È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole prima dell'applicazione del presente regolamento, al fine di permettere agli Stati membri, ai notificanti e ai titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di ottemperare alle prescrizioni risultanti dalla modifica delle condizioni di approvazione.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3) GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89.

(4) GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

(5) GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.

(6) Autorità europea per la sicurezza alimentare: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance blood meal (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva farina di sangue). The EFSA Journal 2011; 9(10):2394. [36 pagg.]. doi: 10.2903/j.efsa.2011.2396. Disponibile on line sul sito www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(7) Autorità europea per la sicurezza alimentare: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance calcium carbide (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva carburo di calcio). The EFSA Journal...

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