Commission Implementing Regulation (EU) No 735/2012 of 14 August 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance potassium hydrogen carbonate Text with EEA relevance

Published date15 August 2012
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 218, 15 August 2012
L_2012218IT.01000301.xml
15.8.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 218/3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 735/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2012

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva idrogenocarbonato di potassio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) La sostanza attiva idrogenocarbonato di potassio è stata iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) in forza della direttiva 2008/127/CE della Commissione (3) conformemente alla procedura prevista dall’articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che stabilisce ulteriori modalità di attuazione per la quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (4). Dalla sostituzione della direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009, detta sostanza è considerata approvata a norma di tale regolamento ed è elencata nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (5).
(2) In conformità all’articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004, il 16 dicembre 2011 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l’Autorità», ha presentato alla Commissione il suo parere sul progetto di rapporto di riesame della sostanza attiva idrogenocarbonato di potassio (6). Il progetto di rapporto di riesame e il parere dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il riesame si è concluso il 13 luglio 2012 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione concernente l’idrogenocarbonato di potassio.
(3) L’Autorità ha trasmesso il suo parere sull’idrogenocarbonato di potassio al notificante e la Commissione lo ha invitato a presentare osservazioni sul rapporto di riesame.
(4) Si conferma che la sostanza attiva idrogenocarbonato di potassio deve essere considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(5) A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 dello
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