Règlement d'exécution (UE) 2018/1146 de la Commission du 7 juin 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/892 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés et le règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent

Published date17 August 2018
Subject Matterortofrutticoli trasformati,organizzazione comune dei mercati agricoli,ortofrutticoli,fruits et légumes transformés,organisation commune des marchés agricoles,fruits et légumes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 208, 17 agosto 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 208, 17 août 2018
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17.8.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 208/9

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1146 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, e il regolamento (CE) n. 606/2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1), in particolare l'articolo 38, l'articolo 182, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 223,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 62, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione (3) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati. Il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha modificato il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto riguarda gli aiuti nel settore degli ortofrutticoli. Pertanto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 dovrebbe riflettere le modifiche delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 1308/2013.
(2) È opportuno aggiornare le modalità di esecuzione dell'aiuto finanziario nazionale nel settore degli ortofrutticoli.
(3) È necessario definire nei dettagli le modalità di applicazione dell'aumento del limite di aiuto finanziario dell'Unione dal 50 % al 60 % negli Stati membri in cui le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20 % della produzione ortofrutticola ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e segnatamente il calcolo del grado di organizzazione dei produttori in uno Stato membro, affinché le domande di aiuto e la verifica delle condizioni dell'aumento siano applicate in modo coerente in tutto il territorio dell'Unione.
(4) È opportuno inoltre precisare che la promozione dei prodotti come misura di crisi comprende la diversificazione e il consolidamento dei mercati degli ortofrutticoli.
(5) È necessario semplificare le disposizioni sulle relazioni annuali relative a organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, comprese le organizzazioni transnazionali, gruppi di produttori, nonché fondi di esercizio, programmi operativi e piani di riconoscimento. Tali relazioni dovrebbero consentire alla Commissione di monitorare adeguatamente il settore.
(6) Si dovrebbero precisare le modalità d'applicazione dei dazi all'importazione di cui all'articolo 182 del regolamento (UE) n. 1308/2013 applicabili all'importazione di taluni prodotti ortofrutticoli.
(7) Se un'associazione di organizzazioni di produttori o un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori attua un programma operativo, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che sia evitato il doppio finanziamento e siano effettuati controlli adeguati delle azioni attuate a livello di associazione di organizzazioni di produttori, nonché a livello dei soci delle organizzazioni di produttori, come previsto dal regolamento (UE) n. 1306/2013.
(8) Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 dovrebbero essere aggiornati per semplificare la parte A della relazione annuale degli Stati membri e gli indicatori comuni di rendimento nonché per eliminare gli indicatori comuni iniziali.
(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.
(10) L'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione eventuali aumenti dei limiti di cui al punto 2 della suddetta sezione. È necessario modificare il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione (5) per prevedere le modalità di trasmissione di tali informazioni dagli Stati membri alla Commissione.
(11) È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data di applicazione del regolamento (UE) 2017/2393. Tuttavia, le disposizioni relative alle modalità di trasmissione delle informazioni dovrebbero applicarsi dal 1o gennaio 2019 per lasciare agli Stati membri e agli operatori economici tempo sufficiente per eseguire le modifiche stabilite nel presente regolamento. La flessibilità di cui le organizzazioni di produttori godono grazie alle disposizioni transitorie sulle nuove misure e azioni deve applicarsi insieme alla retroattività in modo che coincida con la data di applicazione del regolamento (UE) 2017/2393 per rispettare l'esecuzione delle modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013.
(12) Le condizioni di applicazione delle nuove misure e azioni ammissibili all'aiuto finanziario dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbero applicarsi dalla data di applicazione delle modifiche del regolamento suddetto introdotte dal regolamento (UE) 2017/2393 per garantire alle organizzazioni di produttori e ai loro soci la stabilità dei mercati, segnatamente alla luce del fatto che le misure riguardano soprattutto la gestione e la prevenzione delle crisi, e per consentire loro di beneficiare appieno delle nuove misure. A fini di tutela di aspettative legittime, le organizzazioni di produttori possono scegliere di proseguire i programmi operativi nell'ambito del precedente quadro giuridico oppure di modificarli per beneficiare delle nuove misure e azioni ammissibili all'aiuto finanziario dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013.
(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 è così modificato:

1) è inserito il seguente articolo 8 bis:
«Articolo 8 bis Applicazione dell'aumento del limite dell'aiuto finanziario dell'Unione dal 50 % al 60 %
1. L'aumento del limite dell'aiuto finanziario dell'Unione dal 50 % al 60 % per un programma operativo – o parte di esso – presentato da un'organizzazione di produttori riconosciuta di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è concesso se:
a) le condizioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono soddisfatte per ogni anno di attuazione del programma operativo e fatta salva la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del presente regolamento;
b) la richiesta è presentata da un'organizzazione di produttori riconosciuta al momento della presentazione del programma operativo.
2. Ai fini dell'aumento del limite dell'aiuto finanziario dell'Unione dal 50 % al 60 % per un programma operativo o parte di esso, il tasso di commercializzazione della produzione ortofrutticola da parte delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è calcolato per ogni anno del programma operativo, come parte del valore della produzione commercializzata dalle organizzazioni di produttori in un dato Stato membro sul valore totale della produzione ortofrutticola commercializzata nel dato Stato membro nel periodo di riferimento di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/891. Tuttavia, gli Stati membri che applicano il metodo alternativo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/891 calcolano il tasso di commercializzazione della produzione ortofrutticola delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per ogni anno del programma operativo, come parte del valore della produzione commercializzata dalle organizzazioni di produttori in un dato Stato membro sul valore totale della produzione ortofrutticola commercializzata nel dato Stato membro nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno che precede l'anno in cui l'aiuto è stato approvato a norma dell'articolo 8 del presente regolamento.
3. Gli Stati membri comunicano all'organizzazione di produttori richiedente l'importo approvato dell'aiuto, compreso l'importo dell'aumento concesso a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013, al più tardi entro il 15 dicembre dell'anno precedente l'attuazione del programma operativo conformemente all'articolo 8 del presente regolamento.
4. Per ogni anno del programma operativo gli Stati membri accertano che siano soddisfatte le condizioni di aumento del limite dell'aiuto finanziario dell'Unione dal 50 % al 60 % di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013.»;
2) all'articolo 4, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) una descrizione della situazione iniziale basata, nel caso, sugli
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