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9.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 67/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 201/2013 DELLA COMMISSIONE
dell’8 marzo 2013
che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 788/2011 e (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda l’ampliamento degli usi approvati per la sostanza attiva fluazifop-P
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, lettera c),
considerando quanto segue:
(2) | Il 29 giugno 2011 la Syngenta Crop Protection AG, la cui richiesta ha portato all’approvazione del fluazifop-P, ha presentato una domanda di modifica delle condizioni di approvazione della sostanza attiva fluazifop-P chiedendo di autorizzare senza restrizioni gli impieghi come erbicida. La domanda è stata accompagnata da informazioni relative all’ampliamento degli usi richiesto. È stata presentata alla Francia, designata Stato membro relatore dal regolamento (CE) n. 1490/2002 (3) della Commissione. |
(3) | La Francia ha valutato le informazioni fornite dal richiedente e ha redatto un addendum al progetto di relazione di valutazione. Il 2 aprile 2012 ha presentato tale addendum alla Commissione mettendone in copia l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità»). |
(4) | L’Autorità ha presentato l’addendum al richiedente e agli Stati membri, ad eccezione dello Stato membro relatore, e l’ha reso pubblico accordando un termine di 60 giorni per la presentazione di osservazioni scritte. |
(5) | L’Autorità ha organizzato una consultazione di esperti relativa alla tossicità per i mammiferi. |
(6) | Prendendo in considerazione l’ addendum al progetto di relazione di valutazione, il 18 ottobre 2012 (4) l’Autorità è giunta alla conclusione relativa all’impiego senza restrizioni del fluazifop-P come erbicida e ha comunicato tale conclusione al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione, rendendola altresì pubblica. Il progetto di relazione di valutazione, il relativo addendum e la conclusione dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, i cui lavori si sono conclusi il 1o febbraio 2013 con la produzione di un rapporto di riesame della Commissione relativo al fluazifop-P. Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni concernenti la relazione di riesame. |
(7) | Dalle informazioni fornite dal richiedente è risultato che il fatto di autorizzare senza restrizioni impieghi come erbicida non causa alcun rischio aggiuntivo rispetto a quelli già considerati nell’ambito del regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2011 e della relazione di riesame della Commissione sulla quale tale regolamento di esecuzione è stato basato. |
(8) | Basandosi sulla relazione di riesame del 1o febbraio 2013 e sulla conclusione adottata dall’Autorità il 18 ottobre 2012 è opportuno estendere l’approvazione del fluazifop-P a comprendere gli impieghi come erbicida senza restrizioni. |
(9) | Per tenere conto del sussistere di incertezze sul calcolo dell’emivita di degradazione del composto metabolita X (5) occorre che gli Stati membri prestino particolare attenzione alla sicurezza dei consumatori per quanto riguarda la presenza da tale metabolita nelle acque sotterranee. |
(10) | Occorre quindi modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) n. 788/2011 e (UE) n. 540/2011 (6) della Commissione. |
(11) | Le misure di cui al presente regolamento sono |
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