Commission Implementing Regulation (EU) No 201/2013 of 8 March 2013 amending Implementing Regulations (EU) No 788/2011 and (EU) No 540/2011 as regards an extension of the uses for which the active substance fluazifop-P is approved Text with EEA relevance

Published date09 March 2013
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 67, 9 March 2013
L_2013067IT.01000601.xml
9.3.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 67/6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 201/2013 DELLA COMMISSIONE

dell’8 marzo 2013

che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 788/2011 e (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda l’ampliamento degli usi approvati per la sostanza attiva fluazifop-P

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) La sostanza attiva fluazifop-P è stata approvata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011, che approva la sostanza attiva fluazifop-P, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE (2) della Commissione. L’approvazione comprendeva la disposizione particolare «possono essere autorizzati solo impieghi come erbicida per frutteti (applicazione basale) con una applicazione ogni anno».
(2) Il 29 giugno 2011 la Syngenta Crop Protection AG, la cui richiesta ha portato all’approvazione del fluazifop-P, ha presentato una domanda di modifica delle condizioni di approvazione della sostanza attiva fluazifop-P chiedendo di autorizzare senza restrizioni gli impieghi come erbicida. La domanda è stata accompagnata da informazioni relative all’ampliamento degli usi richiesto. È stata presentata alla Francia, designata Stato membro relatore dal regolamento (CE) n. 1490/2002 (3) della Commissione.
(3) La Francia ha valutato le informazioni fornite dal richiedente e ha redatto un addendum al progetto di relazione di valutazione. Il 2 aprile 2012 ha presentato tale addendum alla Commissione mettendone in copia l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità»).
(4) L’Autorità ha presentato l’addendum al richiedente e agli Stati membri, ad eccezione dello Stato membro relatore, e l’ha reso pubblico accordando un termine di 60 giorni per la presentazione di osservazioni scritte.
(5) L’Autorità ha organizzato una consultazione di esperti relativa alla tossicità per i mammiferi.
(6) Prendendo in considerazione l’ addendum al progetto di relazione di valutazione, il 18 ottobre 2012 (4) l’Autorità è giunta alla conclusione relativa all’impiego senza restrizioni del fluazifop-P come erbicida e ha comunicato tale conclusione al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione, rendendola altresì pubblica. Il progetto di relazione di valutazione, il relativo addendum e la conclusione dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, i cui lavori si sono conclusi il 1o febbraio 2013 con la produzione di un rapporto di riesame della Commissione relativo al fluazifop-P. Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni concernenti la relazione di riesame.
(7) Dalle informazioni fornite dal richiedente è risultato che il fatto di autorizzare senza restrizioni impieghi come erbicida non causa alcun rischio aggiuntivo rispetto a quelli già considerati nell’ambito del regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2011 e della relazione di riesame della Commissione sulla quale tale regolamento di esecuzione è stato basato.
(8) Basandosi sulla relazione di riesame del 1o febbraio 2013 e sulla conclusione adottata dall’Autorità il 18 ottobre 2012 è opportuno estendere l’approvazione del fluazifop-P a comprendere gli impieghi come erbicida senza restrizioni.
(9) Per tenere conto del sussistere di incertezze sul calcolo dell’emivita di degradazione del composto metabolita X (5) occorre che gli Stati membri prestino particolare attenzione alla sicurezza dei consumatori per quanto riguarda la presenza da tale metabolita nelle acque sotterranee.
(10) Occorre quindi modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) n. 788/2011 e (UE) n. 540/2011 (6) della Commissione.
(11) Le misure di cui al presente regolamento sono
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT