Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1278 of 9 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions as regards instructions, templates and definitions (Text with EEA relevance)

Published date31 July 2015
Subject MatterFreedom of establishment,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 205, 31 July 2015
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31.7.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 205/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1278 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2015

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza per quanto riguarda istruzioni, modelli e definizioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 99, paragrafo 5, quarto comma, l'articolo 99, paragrafo 6, quarto comma, l'articolo 101, paragrafo 4, terzo comma, l'articolo 394, paragrafo 4, terzo comma, l'articolo 415, paragrafo 3, quarto comma, e l'articolo 430, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (2) della Commissione specifica gli obblighi in relazione alle segnalazioni che gli enti sono tenuti a effettuare ai fini della loro conformità con il regolamento (UE) n. 575/2013. Dato che il quadro normativo istituito dal regolamento (UE) n. 575/2013 viene gradualmente integrato e modificato nei suoi elementi non essenziali mediante l'adozione di norme tecniche di regolamentazione, il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 deve essere aggiornato di conseguenza per integrarvi dette norme, per fornire ulteriori precisazioni nelle istruzioni e definizioni utilizzate ai fini delle segnalazioni degli enti a fini di vigilanza.
(2) Al fine di garantire una corretta e uniforme applicazione degli obblighi di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, è opportuno rendere più precisi i modelli, le istruzioni e le definizioni utilizzati per le segnalazioni a fini di vigilanza. Pertanto, per motivi di chiarezza giuridica, è opportuno sostituire vari modelli degli allegati I, III e IV e modificare alcune delle istruzioni di cui agli allegati II, V, IX e XVII.
(3) Per dare agli enti e alle autorità competenti il tempo necessario per attuare le modifiche di cui al presente regolamento, è opportuno che esso si applichi a decorrere dal 1o giugno 2015.
(4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea — ABE) ha presentato alla Commissione.
(5) Dato che le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 non comportano cambiamenti significativi sotto il profilo sostanziale, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l'ABE non ha svolto una consultazione pubblica aperta, ritenendola sproporzionata rispetto alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione di cui trattasi.
(6) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 dovrebbe essere di conseguenza modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è così modificato:

1. I modelli 1, 4, 6.2, 7, 8.1, 9.1, 9.2, 9.3, 17, 21 e 22 dell'allegato I sono sostituiti dai modelli di pari numero di cui all'allegato I del presente regolamento.
2. L'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.
3. I modelli 1.3, 16, 20 e 46 dell'allegato III sono sostituiti dai modelli di pari numero di cui all'allegato III del presente regolamento.
4. I modelli 1.3, 16, 20 e 46 dell'allegato IV sono sostituiti dai modelli di pari numero di cui all'allegato IV del presente regolamento.
5. L'allegato V è sostituito dal testo di cui all'allegato V del presente regolamento.
6. L'allegato IX è sostituito dal testo di cui all'allegato VI del presente regolamento.
7. L'allegato XVII è sostituito dal testo di cui all'allegato VII del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere da 1o giugno 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(3) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


ALLEGATO I

C 01.00 — FONDI PROPRI (CA1)

Riga ID Voce Importo
010 1 FONDI PROPRI
015 1.1 CAPITALE DI CLASSE 1
020 1.1.1 CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1
030 1.1.1.1 Strumenti di capitale ammissibili come capitale primario di classe 1
040 1.1.1.1.1 Strumenti di capitale versati
045 1.1.1.1.1* di cui: strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza
050 1.1.1.1.2* Voce per memoria: strumenti di capitale non ammissibili
060 1.1.1.1.3 Sovrapprezzo azioni
070 1.1.1.1.4 (-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1
080 1.1.1.1.4.1 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente
090 1.1.1.1.4.2 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente
091 1.1.1.1.4.3 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente
092 1.1.1.1.5 (-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1
130 1.1.1.2 Utili non distribuiti
140 1.1.1.2.1 Utili non distribuiti di anni precedenti
150 1.1.1.2.2 Utile o perdita ammissibile
160 1.1.1.2.2.1 Utile o perdita attribuibile ai proprietari dell'impresa madre
170 1.1.1.2.2.2 (-) Parte degli utili di periodo o di fine esercizio non ammissibile
180 1.1.1.3 Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (accumulated other comprehensive income)
200 1.1.1.4 Altre riserve
210 1.1.1.5 Fondi per rischi bancari generali
220 1.1.1.6 Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering
230 1.1.1.7 Interessi di minoranza riconosciuti nel capitale primario di classe 1
240 1.1.1.8 Aggiustamenti transitori dovuti ad altri interessi di minoranza
250 1.1.1.9 Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali
260 1.1.1.9.1 (-) Aumenti del patrimonio netto risultanti da attività cartolarizzate
270 1.1.1.9.2 Riserva di copertura dei flussi di cassa
280 1.1.1.9.3 Profitti e perdite cumulativi dovuti a variazioni del rischio di credito proprio sulle passività al valore equo
285 1.1.1.9.4 Profitti e perdite al valore equo risultanti dal rischio di credito proprio dell'ente correlato a derivati passivi
290 1.1.1.9.5 (-) Rettifiche di valore dovute ai requisiti per la valutazione prudente
300 1.1.1.10 (-) Avviamento
310 1.1.1.10.1 (-) Avviamento contabilizzato come attività immateriale
320 1.1.1.10.2 (-) Avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi
330 1.1.1.10.3 Passività fiscali differite associate all'avviamento
340 1.1.1.11 (-) Altre attività immateriali
350 1.1.1.11.1 (-) Altre attività immateriali prima della deduzione delle passività fiscali differite
360 1.1.1.11.2 Passività fiscali differite associate ad altre attività immateriali
370 1.1.1.12 (-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività per imposte
380 1.1.1.13 (-) Carenza di rettifiche di valore su crediti in base al metodo IRB rispetto alle perdite attese
390 1.1.1.14 (-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite
400 1.1.1.14.1 (-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite
410 1.1.1.14.2 Passività fiscali differite associate alle attività dei fondi pensione a prestazioni definite
420 1.1.1.14.3 Attività dei fondi pensione a prestazioni definite che l'ente può utilizzare senza restrizioni
430 1.1.1.15 (-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale primario di classe 1
440 1.1.1.16 (-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1
450 1.1.1.17 (-) Partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %
460 1.1.1.18 (-) Posizioni verso la cartolarizzazione che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %
470 1.1.1.19 (-) Operazioni con regolamento non contestuale che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %
471 1.1.1.20 (-) Posizioni in un paniere per le quali un ente
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