Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2352 of 16 December 2015 setting out the weighted average of maximum mobile termination rates across the Union (Text with EEA relevance)

Published date17 December 2015
Subject MatterTelecommunications,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 331, 17 December 2015
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17.12.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 331/7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2352 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2015

che fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (1), in particolare l'articolo 6 sexies, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente a quanto disposto dal regolamento (UE) n. 531/2012, i fornitori nazionali non dovrebbero addebitare ai clienti in roaming di qualsiasi Stato membro alcun sovrapprezzo, in aggiunta al prezzo al dettaglio nazionale, per la ricezione di chiamate in roaming regolamentate, entro i limiti consentiti dalla politica di utilizzo corretto. Questa disposizione si applica a decorrere dal 15 giugno 2017, a condizione che l'atto legislativo da adottare a seguito della proposta sul mercato del roaming all'ingrosso di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del suddetto regolamento sia divenuto applicabile entro tale data.
(2) Conformemente a quanto disposto dal regolamento (UE) n. 531/2012, i fornitori nazionali possono applicare un sovrapprezzo, in aggiunta al prezzo al dettaglio nazionale, per l'utilizzo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati, durante un periodo di transizione che va dal 30 aprile 2016 fino alla data in cui l'atto legislativo di cui all'articolo 19, paragrafo 2, di detto regolamento diventa applicabile.
(3) Il regolamento (UE) n. 531/2012 consente ai fornitori nazionali di applicare, al termine del periodo di transizione e in aggiunta al prezzo al dettaglio nazionale, un sovrapprezzo per un utilizzo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati eccedente gli eventuali limiti definiti nell'ambito di una politica di utilizzo corretto.
(4) Il regolamento (UE) n. 531/2012 limita l'eventuale sovrapprezzo applicato per la ricezione di chiamate in roaming regolamentate alla media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione.
(5) L'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche ha fornito alla Commissione informazioni
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