Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1443 of 29 June 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 laying down implementing technical standards with regards to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Published date | 17 August 2017 |
Subject Matter | Information and verification,Freedom of establishment,Internal market - Principles |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 213, 17 August 2017 |
17.8.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 213/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1443 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2017
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 99, paragrafo 5, quarto comma, l’articolo 99, paragrafo 6, quarto comma, l’articolo 101, paragrafo 4, terzo comma, e l’articolo 394, paragrafo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (2) stabilisce le modalità in base alle quali gli enti sono tenuti ad effettuare le segnalazioni riguardanti la conformità al regolamento (UE) n. 575/2013. L’articolo 99, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 incarica l’Autorità bancaria europea (ABE) di elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare modelli uniformi per la segnalazione delle informazioni finanziarie da parte degli enti soggetti all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e degli enti creditizi diversi da quelli di cui al detto articolo che redigono i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. L’articolo 99, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 dà inoltre mandato all’ABE di elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i modelli uniformi per la segnalazione delle informazioni finanziarie da parte degli enti soggetti alla disciplina contabile basata sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio (4) ai quali le autorità competenti possono estendere gli obblighi di segnalazione. Ciascuna di queste disposizioni si riferisce ad aspetti del quadro per la segnalazione a fini di vigilanza nell’Unione che devono essere allineati ai nuovi principi internazionali applicabili. |
(2) | I Principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002 sono basati sui principi internazionali di informativa finanziaria (IFRS) elaborati dall’International Accounting Standards Board (IASB). |
(3) | Nel luglio 2014 lo IASB ha pubblicato il nuovo Principio internazionale per la contabilizzazione degli strumenti finanziari, l’IFRS 9 Strumenti finanziari (di seguito «IFRS 9»), che entra in applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2018. L’IFRS 9 è stato adottato nell’Unione il 22 novembre 2016 mediante il regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione (5). |
(4) | L’IFRS 9 modifica sostanzialmente la contabilizzazione degli strumenti finanziari da parte degli enti che sono soggetti alle disposizioni dell’articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. L’IFRS 9 contiene un modello logico per la classificazione e la valutazione, un modello unico, lungimirante, di riduzione di valore in relazione alla «perdita attesa» e una sostanziale riforma dell’approccio in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura. È opportuno pertanto modificare di conseguenza le segnalazioni da parte degli enti. |
(5) | Data la necessità di chiarire la definizione di «valore contabile lordo» per il monitoraggio del rischio di credito, di migliorare la qualità dei dati segnalati e di ridurre l’onere delle segnalazioni, è inoltre necessario aggiornare i modelli e le istruzioni relativi alla segnalazione del valore contabile lordo delle attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio. |
(6) | È necessario aggiornare i modelli e le istruzioni per gli enti soggetti alla disciplina contabile basata sulla direttiva 86/635/CEE anche per garantire che le informazioni finanziarie segnalate rimangano pertinenti e allineate per tutti gli enti e che vengano fornite le informazioni mancanti relative a particolari discipline contabili nazionali precedentemente non pienamente rispecchiate nei modelli. |
(7) | Dato il legame intrinseco tra l’informativa finanziaria e i principi contabili applicabili, è opportuno che la data di applicazione del presente regolamento coincida con la data di applicazione dell’IFRS 9. Per lo stesso motivo è altresì necessario che, per gli enti che applicano un anno contabile diverso dall’anno civile, la data di applicazione del presente regolamento coincida con la data di applicazione dell’IFRS 9, che è la data dell’anno civile alla quale inizia l’esercizio finanziario di tali enti. |
(8) | Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione. |
(9) | L’Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
(10) | Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 dovrebbe essere di conseguenza modificato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è così modificato:
a) | l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento; |
b) | l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo di cui all’allegato II del presente regolamento; |
c) | l’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo di cui all’allegato III del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.
Gli allegati I e III del presente regolamento si applicano dall’inizio dell’anno contabile che comincia dopo il 1o gennaio 2018, qualora i seguenti enti utilizzino un anno contabile diverso dall’anno civile:
(a) | gli enti soggetti all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1606/2002; |
(b) | gli enti creditizi diversi da quelli di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1606/2002 che redigono i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento; |
(c) | gli enti creditizi che applicano i principi contabili internazionali a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione dei fondi propri su base consolidata in forza dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1).
(4) Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 2016/2067 della Commissione, del 22 novembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 9 (GU L 323 del 29.11.2016, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
l'ALLEGATO I
«ALLEGATO III
SEGNALAZIONE DELLE INFORMAZIONI FINANZIARIE CONFORMEMENTE AGLI IFRS
MODELLI FINREP PER GLI IFRS | ||
NUMERO DEL MODELLO | CODICE DEL MODELLO | NOME DEL MODELLO O DEL GRUPPO DI MODELLI |
PARTE 1 [FREQUENZA TRIMESTRALE] | ||
Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria] | ||
1.1 | F 01.01 | Stato patrimoniale: attività |
1.2 | F 01.02 | Stato patrimoniale: passività |
1.3 | F 01.03 | Stato patrimoniale: patrimonio netto |
2 | F 02.00 | Prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio |
3 | F 03.00 | Prospetto di conto economico complessivo |
Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte | ||
4.1 | F 04.01 | Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie possedute per negoziazione |
4. |
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