Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1443 of 29 June 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 laying down implementing technical standards with regards to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Published date17 August 2017
Subject MatterInformation and verification,Freedom of establishment,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 213, 17 August 2017
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17.8.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 213/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1443 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 99, paragrafo 5, quarto comma, l’articolo 99, paragrafo 6, quarto comma, l’articolo 101, paragrafo 4, terzo comma, e l’articolo 394, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (2) stabilisce le modalità in base alle quali gli enti sono tenuti ad effettuare le segnalazioni riguardanti la conformità al regolamento (UE) n. 575/2013. L’articolo 99, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 incarica l’Autorità bancaria europea (ABE) di elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare modelli uniformi per la segnalazione delle informazioni finanziarie da parte degli enti soggetti all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e degli enti creditizi diversi da quelli di cui al detto articolo che redigono i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. L’articolo 99, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 dà inoltre mandato all’ABE di elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i modelli uniformi per la segnalazione delle informazioni finanziarie da parte degli enti soggetti alla disciplina contabile basata sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio (4) ai quali le autorità competenti possono estendere gli obblighi di segnalazione. Ciascuna di queste disposizioni si riferisce ad aspetti del quadro per la segnalazione a fini di vigilanza nell’Unione che devono essere allineati ai nuovi principi internazionali applicabili.
(2) I Principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002 sono basati sui principi internazionali di informativa finanziaria (IFRS) elaborati dall’International Accounting Standards Board (IASB).
(3) Nel luglio 2014 lo IASB ha pubblicato il nuovo Principio internazionale per la contabilizzazione degli strumenti finanziari, l’IFRS 9 Strumenti finanziari (di seguito «IFRS 9»), che entra in applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2018. L’IFRS 9 è stato adottato nell’Unione il 22 novembre 2016 mediante il regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione (5).
(4) L’IFRS 9 modifica sostanzialmente la contabilizzazione degli strumenti finanziari da parte degli enti che sono soggetti alle disposizioni dell’articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. L’IFRS 9 contiene un modello logico per la classificazione e la valutazione, un modello unico, lungimirante, di riduzione di valore in relazione alla «perdita attesa» e una sostanziale riforma dell’approccio in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura. È opportuno pertanto modificare di conseguenza le segnalazioni da parte degli enti.
(5) Data la necessità di chiarire la definizione di «valore contabile lordo» per il monitoraggio del rischio di credito, di migliorare la qualità dei dati segnalati e di ridurre l’onere delle segnalazioni, è inoltre necessario aggiornare i modelli e le istruzioni relativi alla segnalazione del valore contabile lordo delle attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio.
(6) È necessario aggiornare i modelli e le istruzioni per gli enti soggetti alla disciplina contabile basata sulla direttiva 86/635/CEE anche per garantire che le informazioni finanziarie segnalate rimangano pertinenti e allineate per tutti gli enti e che vengano fornite le informazioni mancanti relative a particolari discipline contabili nazionali precedentemente non pienamente rispecchiate nei modelli.
(7) Dato il legame intrinseco tra l’informativa finanziaria e i principi contabili applicabili, è opportuno che la data di applicazione del presente regolamento coincida con la data di applicazione dell’IFRS 9. Per lo stesso motivo è altresì necessario che, per gli enti che applicano un anno contabile diverso dall’anno civile, la data di applicazione del presente regolamento coincida con la data di applicazione dell’IFRS 9, che è la data dell’anno civile alla quale inizia l’esercizio finanziario di tali enti.
(8) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
(9) L’Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
(10) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 dovrebbe essere di conseguenza modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è così modificato:

a) l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento;
b) l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo di cui all’allegato II del presente regolamento;
c) l’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo di cui all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Gli allegati I e III del presente regolamento si applicano dall’inizio dell’anno contabile che comincia dopo il 1o gennaio 2018, qualora i seguenti enti utilizzino un anno contabile diverso dall’anno civile:

(a) gli enti soggetti all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1606/2002;
(b) gli enti creditizi diversi da quelli di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1606/2002 che redigono i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento;
(c) gli enti creditizi che applicano i principi contabili internazionali a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione dei fondi propri su base consolidata in forza dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(3) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1).

(4) Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

(5) Regolamento (UE) n. 2016/2067 della Commissione, del 22 novembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 9 (GU L 323 del 29.11.2016, pag. 1).

(6) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


l'ALLEGATO I

«ALLEGATO III

SEGNALAZIONE DELLE INFORMAZIONI FINANZIARIE CONFORMEMENTE AGLI IFRS

MODELLI FINREP PER GLI IFRS
NUMERO DEL MODELLO CODICE DEL MODELLO NOME DEL MODELLO O DEL GRUPPO DI MODELLI
PARTE 1 [FREQUENZA TRIMESTRALE]
Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]
1.1 F 01.01 Stato patrimoniale: attività
1.2 F 01.02 Stato patrimoniale: passività
1.3 F 01.03 Stato patrimoniale: patrimonio netto
2 F 02.00 Prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio
3 F 03.00 Prospetto di conto economico complessivo
Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte
4.1 F 04.01 Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie possedute per negoziazione
4.
...

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