Commission Implementing Regulation (EU) 2015/460 of 19 March 2015 laying down implementing technical standards with regard to the procedure concerning the approval of an internal model in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance

Published date20 March 2015
Subject MatterInternal market - Principles,Freedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 76, 20 March 2015
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20.3.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 76/13

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/460 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2015

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura relativa all'approvazione di un modello interno conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 114, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono rispettare i requisiti per i modelli interni previsti dalla direttiva 2009/138/CE. Esse possono modificare il loro modello interno conformemente alla politica approvata per la modifica del modello ai sensi dell'articolo 115 della direttiva 2009/138/CE.
(2) Le modifiche rilevanti al modello interno, una combinazione di modifiche minori che sia considerata una modifica rilevante, e i cambiamenti apportati alla politica per la modifica del modello sono soggetti all'approvazione preliminare dell'autorità di vigilanza. Le norme relative alla procedura da seguire per quanto riguarda il processo di approvazione per i modelli interni dovrebbero essere applicate in modo coerente all'approvazione delle modifiche rilevanti al modello interno e a qualsiasi cambiamento della politica per la modifica del modello.
(3) L'inclusione di nuovi elementi nel modello interno, come l'inclusione di rischi aggiuntivi non compresi nell'ambito di applicazione del modello interno o nei settori di attività, è soggetta all'approvazione dell'autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 112 della direttiva 2009/138/CE.
(4) Tenuto conto delle interdipendenze tra le varie domande di approvazione ai sensi della direttiva 2009/138/CE, è opportuno che, quando presentano una domanda di approvazione di un modello interno, le imprese di assicurazione e di riassicurazione informino l'autorità di vigilanza di altre domande di approvazione degli elementi di cui all'articolo 308 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE che siano attualmente in corso o previste entro i sei mesi successivi. Tale requisito è necessario per garantire che le valutazioni da parte delle autorità di vigilanza siano basate su informazioni trasparenti e imparziali.
(5) La procedura da seguire per l'approvazione di un modello interno e di modifiche rilevanti al modello interno dovrebbe prevedere una comunicazione continuativa tra le autorità di vigilanza e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione. È opportuno iniziare la comunicazione prima della presentazione della domanda formale alle autorità di vigilanza. È necessario che tale comunicazione continui dopo l'approvazione del modello interno o di una modifica rilevante per tutta la durata della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza.
(6) Durante il processo di approvazione è indispensabile che le autorità di vigilanza possano richiedere adeguamenti al modello interno o per un piano di transizione di cui all'articolo 113 della direttiva 2009/138/CE.
(7) Le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure da seguire per quanto riguarda il processo di approvazione, l'approvazione di modifiche al modello interno e l'approvazione della politica per la modifica del modello per i modelli interni utilizzati a livello individuale dovrebbero essere applicate in modo coerente alle procedure previste per i modelli interni per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato e per i modelli interni di gruppo.
(8) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione europea.
(9) L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),
(10) Per rafforzare la certezza giuridica in merito al regime di vigilanza durante il periodo transitorio previsto all'articolo 308 bis della direttiva 2009/138/CE, che inizierà il 1o aprile 2015, è importante garantire che il presente regolamento entri in vigore quanto prima, precisamente il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento specifica:

a) la procedura di cui all'articolo 112 della direttiva 2009/138/CE relativa all'approvazione delle domande di utilizzo di modelli interni completi e parziali per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità presentate dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
b) la procedura relativa all'approvazione delle domande di modifica rilevante al modello interno e di cambiamento della politica per la modifica del modello interno ai sensi dell'articolo 115 della direttiva 2009/138/CE presentate dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Articolo 2

Domanda per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità tramite un modello interno

1. Un'impresa di assicurazione o di riassicurazione presenta all'autorità di vigilanza una domanda scritta di approvazione del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità tramite un modello interno.

2. La domanda viene presentata in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha sede o in una lingua concordata con le autorità di vigilanza.

3. Quando chiedono di utilizzare un modello interno per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità, le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentano prove documentali da cui risulti in quale modo il modello interno soddisfa i criteri di cui all'articolo 101 e agli articoli da 120 a 125 della direttiva 2009/138/CE e, nel caso di un modello interno parziale, all'articolo 113 di detta direttiva. L'autorità di vigilanza può richiedere informazioni aggiuntive ai sensi dell'articolo 3.

4. Le prove documentali di cui al paragrafo 3 includono almeno quanto segue:

a) una lettera di accompagnamento contenente:
i) la domanda di approvazione dell'utilizzo di un modello interno per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità a decorrere da una determinata data ed una spiegazione generale del modello interno comprendente una breve descrizione della struttura e dell'ambito di applicazione del modello;
ii) la conferma del periodo precedente alla domanda durante il quale il modello interno è stato utilizzato nel sistema di gestione del rischio e nei processi decisionali nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 120 della direttiva 2009/138/CE;
iii) la conferma che la domanda è completa ed include una descrizione accurata del modello interno e che non sono stati omessi fatti rilevanti;
iv) la conferma se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione appartiene ad un gruppo che utilizza un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato o se una domanda di utilizzo di un modello interno per calcolare tale requisito sia stata presentata senza aver ricevuto la notifica della decisione;
v) un elenco di altre domande presentate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione o di cui attualmente è prevista la presentazione entro i sei mesi successivi ai fini dell'approvazione di qualsiasi elemento di cui all'articolo 308 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, insieme alle corrispondenti date delle domande;
vi) informazioni di contatto concernenti il personale pertinente che nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione si occupa delle attività inerenti al modello interno, nonché il personale
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