Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2280 of 11 December 2017 amending Implementing Regulation (EU) 2015/220 laying down rules for the application of Council Regulation (EC) No 1217/2009 setting up a network for the collection of accountancy data on the incomes and business operation of agricultural holdings in the European Union

Published date12 December 2017
Subject MatterAgricultural structures,Information and verification
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 328, 12 December 2017
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12.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 328/12

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2280 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 5 bis, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 3, terzo e quarto comma, e l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 (2) della Commissione stabilisce il numero di aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione della rete d'informazione contabile agricola (RICA). Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione un piano di selezione delle aziende contabili che assicuri un campione contabile rappresentativo del campo di osservazione prima dell'inizio dell'esercizio contabile cui il piano si riferisce.
(2) Facendo seguito alla richiesta presentata dalla Germania di fondere le circoscrizioni Schleswig-Holstein e Hamburg in un'unica circoscrizione denominata Schleswig-Holstein/Hamburg, e alle richieste presentate da Grecia, Ungheria, Romania e Finlandia di modificare il numero di aziende contabili o la soglia di dimensione economica a seguito dei cambiamenti strutturali intervenuti nell'agricoltura, è opportuno autorizzare i summenzionati Stati membri a rivedere i rispettivi piani di selezione e/o la soglia di dimensione economica per l'esercizio contabile 2018 e a ridistribuire o adeguare di conseguenza il numero di aziende contabili.
(3) Poiché diventa sempre più importante poter disporre tempestivamente di dati contabili di migliore qualità, la Commissione incoraggia gli Stati membri a compiere ulteriori sforzi organizzativi che permettano di aumentare la completezza dei dati e di presentare le schede aziendali in anticipo sui termini fissati all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220.
(4) Ai fini della tempestiva disponibilità, della completezza e della migliore qualità dei dati contabili trasmessi dagli Stati membri, i termini per la trasmissione dei dati e la procedura relativa al pagamento della retribuzione forfettaria dovrebbero essere riveduti e collegati ai tempi di trasmissione e alla completezza delle informazioni RICA trasmesse alla Commissione.
(5) È opportuno inserire nell'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 una disposizione transitoria relativa alla disponibilità di bilancio per l'esercizio contabile 2018.
(6) L'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 stabilisce il modello secondo cui devono essere presentati i dati contabili nelle schede aziendali. Per motivi di chiarezza, l'allegato VIII dovrebbe fornire informazioni supplementari per quanto concerne la presentazione di tali dati.
(7) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220.
(8) Le modifiche proposte dovrebbero applicarsi a decorrere dall'esercizio contabile 2018.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 è così modificato:

(1) all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «La Germania, la Grecia, l'Ungheria, la Romania e la Finlandia rivedono il rispettivo piano di selezione che hanno comunicato per l'esercizio contabile 2018. Esse comunicano alla Commissione il rispettivo piano di selezione riveduto per detto esercizio contabile entro il 31 marzo 2018.»;
(2) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Importo della retribuzione forfettaria 1. La retribuzione forfettaria di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 è fissata a 160 EUR per scheda aziendale. 2. Se la soglia dell'80 % di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 non è soddisfatta né a livello di circoscrizione RICA né a livello di Stato membro, la riduzione di cui a detta disposizione si applica solo a livello nazionale. 3. Fatto salvo il rispetto dell'obbligo di rispettare la soglia dell'80 % di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 per una circoscrizione RICA o uno Stato membro, la retribuzione forfettaria è maggiorata di:
a) 5 EUR qualora lo Stato membro presenti i dati contabili di cui all'articolo 9 del presente regolamento non più tardi di un mese prima del termine pertinente di cui all'articolo 10, paragrafo 3; oppure
b) 7 EUR nell'esercizio contabile 2018 e 10 EUR nell'esercizio contabile 2019 qualora lo Stato membro presenti i dati contabili di cui all'articolo 9 del presente regolamento non più tardi di due mesi prima del termine pertinente di cui all'articolo 10, paragrafo 3.
4. La maggiorazione della retribuzione forfettaria di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), può essere incrementata di 2 EUR per l'esercizio contabile 2018 e di 5 EUR a decorrere dall'esercizio contabile 2019 qualora i dati contabili siano stati verificati dalla Commissione conformemente all'articolo 13, primo comma, lettera b), del presente regolamento e siano considerati debitamente compilati a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009, al momento della loro presentazione alla Commissione o entro due mesi dalla data alla quale
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