Commission Implementing Regulation (EU) No 287/2012 of 30 March 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance triflusulfuron Text with EEA relevance

Published date31 March 2012
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 95, 31 March 2012
L_2012095IT.01000701.xml
31.3.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 95/7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 287/2012 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2012

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva triflusulfuron

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2009/77/CE (2) della Commissione ha disposto l’iscrizione del triflusulfuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE (3) del Consiglio come sostanza attiva da impiegare come erbicida per le barbabietole da zucchero e da foraggio al tasso di applicazione massimo di 60 g/ha una volta ogni tre anni sullo stesso campo. A tale iscrizione è stato aggiunto inoltre il divieto di utilizzare le foglie delle colture trattate come mangime. Per quanto riguarda la purezza della sostanza attiva è stato fissato un limite massimo di 6 g/kg per le impurità N, N-dimetil-6-(2,2,2-trifluoroetossi)-1,3,5-triazina-2,4-diammina.
(2) Dalla sostituzione della direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009, detta sostanza è considerata approvata a norma di tale regolamento ed è elencata nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (4).
(3) Il 25 giugno 2010 il notificante su richiesta del quale il triflusulfuron è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE ha presentato una domanda di modifica delle condizioni di approvazione del triflusulfuron. Con essa si richiedeva l’eliminazione delle limitazioni relative all’utilizzo della sostanza come erbicida e al limite del contenuto di impurità di cui al considerando 1. Tale domanda è accompagnata da informazioni complementari. La domanda è stata presentata alla Francia, designata Stato membro relatore dal regolamento (CE) n. 1490/2002 (5) della Commissione.
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